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Il colore delle facciate è da considerare come una modifica sostanziale delle parti comuni del condominio. Per tale ragione, qualsiasi intervento su di esse sarà soggetto ad una delibera assembleare decisa con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione che rappresentino la metà del valore millesimale dell’edificio.
Da cosa dipende il colore delle facciate?
In primo luogo è deciso dal costruttore al momento della realizzazione del palazzo oltre che basato sulle norme edilizie vigenti in ambito locale, a cui il costruttore deve obbligatoriamente attenersi.
Come viene considerata la facciata nell’edificio?
La facciata è considerata dal nostro Legislatore come una parte comune dello stabile ed il suo colore è dunque un elemento essenziale dell’estetica generale dell’edificio. Ne consegue che tutte le decisioni circa le sue modifiche, verranno prese dall’assemblea condominiale a maggioranza, senza che né i singoli condomini, né l’amministratore possa modificarla autonomamente.
Quali colori?
In molti Comuni vi sono delle apposite norme riguardanti il colore delle facciate, le quali sono volte a garantire un’armonia cromatica complessiva e generale tra i vari stabili della città. Oltre alla modulazione della scelta sulla base delle regole comunali, il costruttore, come detto, avrà una buona dose di discrezionalità nella decisione finale della colorazione delle facciate.
Modifica del colore: come decidere?
La decisione di cambiare il colore della facciata dell’edificio è considerata dalla normativa condominiale, come una modifica di notevole entità. Questa necessita, infatti, del voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Nell’ipotesi in cui uno dei condomini non sia d’accordo, questo avrà la possibilità di impugnare la decisione assembleare attraverso due modalità, a seconda dell’oggetto della contestazione.
Come contestare la delibera sul colore delle facciate?
L’impugnazione dovrà avvenire come segue:
- Nel caso in cui il vizio riguardi la mancanza del quorum deliberativo o i vizi formali, la delibera sarà annullabile e i condomini dissenzienti o astenuti avranno trenta giorni per impugnare la delibera viziata dal momento della comunicazione del verbale.
- Nel caso in cui sia contestata l’alterazione del decoro dello stabile, tale deliberazione verrà considerata nulla secondo quanto previsto dall’ultima comma dell’articolo 1120 c.c. il quale considera “vietate tutte le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Tale ultima contestazione dovrà, però, essere dimostrata in giudizio, circostanza che non è facile in quanto tale violazione deve aver comportato una “violazione anche peggiorativa all’estetica dell’edificio”.
Le parti interne dell’edificio: quali regole?
Quando parliamo di pareti interne dello stabile facciamo riferimento alla parti che sono considerate cose comuni dell’edificio: le pareti delle scale, dei pianerottoli. Anche in questa ipotesi, valgono le regole dettate per le pareti esterne.
Proprietario e conduttore nella decisione della colorazione delle facciate: chi decide?
Nel caso in cui vi sia una normativa condominiale sul tema del colore delle facciate già prestabilita, il proprietario ed il locatore si dovranno adattare alla normativa condominiale. Il rifacimento del colore delle facciate viene considerato alla stregua di un’opera straordinaria, anche in relazione ai costi che sono sottesi, e come tale in campo al proprietario dell’appartamento locato.