Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che spetta in via esclusiva all’amministratore del condominio il diritto ad impugnare il provvedimento con cui il Giudice annulla la delibera condominiale, ma soltanto se questa aveva ad oggetto la gestione delle cose comuni.
In questo caso, l’oggetto dell’impugnazione era una deliberazione dell’assemblea condominiale con la quale si era proceduto in merito alla ripartizione delle spese per il servizio di pulizia della fognatura e dello smaltimento dei liquami.
I Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da alcuni condomini insoddisfatti della sentenza di secondo grado, affermando che la mancata impugnazione di tale provvedimento da parte dell’amministratore del condominio escludeva la possibilità, ad opera dei singoli condomini, di proporre ricorso.
Questo vuol dire che i singoli condomini non hanno alcuna possibilità di agire, in proprio, per contestare il contenuto del provvedimento di un Giudice in materia di delibere assembleari? La risposta è semplice: dipende.
La Suprema Corte ha individuato un importante discrimine tra le delibere dell’assemblea condominiale avente ad oggetto la suddivisione delle spese per la “gestione” delle cose e dei servizi comuni e quelle incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti personali di un condòmino.
Nella prima ipotesi, unico legittimato a proporre ricorso è l’amministratore di condominio in quanto trattasi di controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio inteso a soddisfare le esigenze della comunità condominiale, nella seconda ipotesi viene invece riconosciuta la possibilità al singolo condòmino di agire in via autonoma.
Infine, per completezza, occorre sottolineare che, con questa sentenza, i Giudici della Cassazione smentiscono un diverso orientamento che era stato affermato soltanto nel 2015.
In quella sede, i giudici erano giunti ad una soluzione diametralmente opposta ed infatti avevano affermato che nel giudizio di impugnazione della delibera dell’assemblea di condominio, il singolo condomino è legittimato ad impugnare la sentenza non impugnata dall’amministratore, anche qualora la delibera oggetto del contendere persegua finalità di gestione di un servizio comune ed incida sull’interesse esclusivo del condomino soltanto in via mediata.
Ulteriori pronunce in materia permetteranno di capire meglio quale orientamento prevarrà in futuro.