Novità in arrivo per l’Imu e la Tari con il Disegno di legge sulla rigenerazione urbana, provvedimento che ha ricevuto il via libera dal Senato e che dovrebbe cambiare i contorni di alcuni tributi locali prevedendo esenzioni per chi ristruttura immobili in degrado e inutilizzati e al contempo maggiorazioni per chi invece li abbandona.
Esenzione Imu e Tari per immobili di rigenerazione urbana
Andando nei dettagli, il provvedimento prevede l’esenzione dal pagamento dell’Imu e Tari, la tassa sui rifiuti, per gli immobili oggetto di rigenerazione urbana. Per chi rimetterà in sesto immobili rimasti vuoti e degradati, individuati appositamente dal Comune, si prevedono una serie di benefici tra cui appunto l’esenzione dal pagamento dell’Imu e anche della tassa rifiuti, la Tari.
Inoltre, il provvedimento prevede che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si potranno applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
Chi invece lascerà gli immobili di cui sopra così come sono senza intervenire, il Comune potrebbe decidere un aumento delle imposte da pagare, ma non solo: anche le Regioni avranno la possibilità di aumentare la relativa aliquota dell’addizionale Irpef di uno 0,2%
L’obiettivo del provvedimento è quello “di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente” e la sua “maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità”. Il testo inoltre prevede un Fondo nazionale presso il Ministero per l’economia e le finanze dedicato proprio alla rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2040. Le risorse del Fondo sarebbero destinate al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati, al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana,; al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati. L’esame del testo in Commissione entrerà nel vivo con la presentazione entro il 31 marzo degli emendamenti parlamentari.
Imu e Tari: quando non si pagano
C’è da precisare che l’Imu, o meglio la nuova Imu entrata in vigore nel 2020 per effetto dell’unione con la Tasi, non si paga quando l’immobile è adibito ad abitazione principale e non sia rientrante nella categoria catastale di lusso/di pregio (A1,A8 e A9). L’esenzione IMU si applica anche su:
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, se adibiti a casa di abitazione.
Vi sono anche ipotesi in cui si paga un’imposta ridotta. E’ il caso degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado – ossia il genitore che concede la casa al figlio – scontano l’imposta al 50%. In sostanza viene ridotta la base imponibile su cui si calcola l’imposta. Occorre però che siano rispettati precisi requisiti:
- il comodante, cioè il proprietario dell’immobile, deve possedere un solo immobile in Italia e risieda o dimori abitualmente nel comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato
- in alternativa, il comodante deve possedere nel medesimo comune soltanto un altro immobile e vi risieda;
- l’immobile deve costituire abitazione principale per il comodatario e non deve essere né di lusso, né di pregio
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di stipula.
La nuova Imu è ridotta del 25% (si paga, cioè, il 75%) in caso di fabbricato locato a canone concordato.
La Tari deve essere pagata da chiunque occupa o detiene a qualsiasi titolo un immobile suscettibile di produrre rifiuti. Si può chiedere al proprio Comune di appartenenza l’esenzione dal pagamento della Tari. Nello specifico è possibile richiedere al proprio Comune l’esenzione dal versamento della tassa rifiuti in caso di aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva (come ad esempio l’androne e le scale di un palazzo), aree non suscettibili di produrre rifiuti in modo autonomo, come le cantine, le terrazze e i balconi, aree pertinenziali scoperte o accessorie di locali già soggetti a tributo.
Nel caso poi di un immobile rimasto disabitato, la Tari può non essere pagata, ma solo se per quell’immobile che non è stato occupato nell’anno di riferimento, sono state staccate le utenze di luce e acqua e non risulta arredato. A livello locale poi i singoli Comuni possono decidere ulteriori fattispecie di riduzione, ad esempio in caso di abitazioni con un unico occupante, di locali adibiti ad uso stagionale e discontinuo e abitazioni occupate da cittadini che risiedono per più di sei messi all’anno all’estero e per i fabbricati rurali ad uso abitativo.