I lavori senza pratica edilizia sono 58: lo scorso mese di aprile è stato pubblicato, infatti, l’elenco delle opere che si possono eseguire in “edilizia libera“, senza permesso del Comune. Si tratta del Glossario delle opere in edilizia libera che è la prima parte di un più ampio dossier istituzionale relativo agli interventi che avrà come obiettivo quello di uniformare sul territorio nazionale il regime giuridico in materia di edilizia.
Queste le novità introdotte dal Glossario dei lavori senza pratica:
– Edilizia libera: sono 58 opere di manutenzione ordinaria
– Niente iter per tende da sole e abbattimento barriere architettoniche
– Modificata anche la procedura di autorizzazione paesaggistica
Cosa dice la legge
– Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 n. 380 Noto come “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia. È in vigore dal 05/02/2003.
– Dl 133/2014 (decreto “Sblocca Italia”) Tratta le “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
– Decreto legislativo 222/2016 Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico sul territorio nazionale, il decreto si occupa di: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7/8/2015, n. 124”.
Tutela del paesaggio
Il DPR 31/2017 ha modificato le norme sull’autorizzazione paesaggistica.
Molti degli interventi elencati sono addirittura esonerati dall’autorizzazione paesaggistica ed è stata ampliata la casistica degli interventi di lieve entità, per i quali si esegue una procedura semplificata.
Di conseguenza, a seconda dell’intervento che si intraprende, sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
– intervento libero senza autorizzazione paesaggistica
– autorizzazione paesaggistica semplificata
– autorizzazione paesaggistica ordinaria
In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it