Entrato in vigore il 30 marzo 2017 il nuovo Regolamento per la sicurezza degli ascensori, il DPR n. 23 del 10 gennaio 2017, in attuazione della direttiva comunitaria 2014/33/Ue.
Il regolamento garantisce un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone con nuovi standard di conformità degli ascensori, intesi come impianti installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e dei loro componenti prodotti all’interno dell’Unione europea.
Così da una parte gli installatori devono valutare la conformità degli ascensori ai requisiti di salute e di sicurezza, e conservare tutta la documentazione tecnica e dall’altra i fabbricati devono garantire che i com0pnenti di sicurezza siano conformi e nel caso non lo siano provvedere al ritiro dell’impianto. Anche gli importatori hanno l’obbligo di verificare, prima di immettere un componente di sicurezza sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità.
Ma quali sono i requisiti di sicurezza che devono possedere gli ascensori da ora? Secondo quanto prevede il regolamento essi devono garantire l’accessibilità della cabina da parte dei disabili, l’affidabilità degli elementi di sospensione di sostegno della cabina, compresi collegamenti e attacchi terminali, onde ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, la dotazione di mezzi che permettano di liberare ed evacuare le persone imprigionate nella cabina. Inoltre in caso di interruzione dell’alimentazione dell’energia o di guasto dei componenti, l’ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti incontrollati.