Bonifica dall’amianto: interventi agevolati con la detrazione fiscale al 50%

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione dall'Irpef nella misura pari al 50% fino al 31 dicembre 2015 - con probabile proroga al 2016 - troviamo anche quelli di bonifica dall'amianto.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 03/09/2015Aggiornato il 03/09/2015
Bonifica dall’amianto: interventi agevolati con la detrazione fiscale al 50%

Nelle case costruite negli anni passati, è molto frequente la presenza dell’amianto e l’utilizzo del suo derivato, il fibrocemento, conosciuto anche come eternit dal nome dell’azienda che lo produceva, per lo più per la copertura dei tetti e tettoie per garage e box, ma anche tubi di scarico dei bagni, canne fumarie, ecc. Dopo che ne è stata sancita la nocività per la salute dell’uomo,  è stato imposto il divieto di utilizzo in moltissimi paesi, tra i quali l’Italia nel 1992.

La pericolosità dell’amianto consiste soprattutto nel fatto che le sue fibre si liberano facilmente nell’aria e sono potenzialmente inalabili, specialmente le particelle. Una volta respirato, tende ad accumularsi nei bronchi e negli alveoli polmonari provocando danni irreversibili ai tessuti, spesso di natura cancerogena.

I proprietari di una casa con un tetto in eternit hanno l’obbligo di comunicare alla propria ASL competente i dati relativi alla presenza di amianto e la stessa ASL provvederà al censimento e a valutare il rischio che consiste nell’individuare la pericolosità del manufatto. Ma si rimanda alle singole Regioni di appartenenza per quanto riguarda i piani regionali per l’amianto. Dal canto suo il proprietario ha il dovere di effettuare interventi di bonifica dall’amianto specie se deteriorato. Negli allegati al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 si legge che per bonifica dell’amianto si intende ogni attività tesa a:

  • rimozione (vengono asportate le parti di manufatto che contengono amianto come i le coperture e i tetti)
  • incapsulamento (l’amianto viene trattato con prodotti penetranti o ricoprenti in modo da rendere inoffensivo l’amianto)
  • confinamento dell’amianto ( serve a isolare le parti in cui è presente l’amianto dalle altre parti dell’edifico).

La scelta per quale intervento realizzare è rimesso ad esperti e tecnici abilitati che valuteranno caso per caso. Qualsiasi intervento di bonifica dall’amianto che si realizza, il Fisco concede la detrazione fiscale al 50%. Infatti nel novero degli interventi che danno diritto alla detrazione dall’Irpef nella misura pari al 50% fino al 31 dicembre 2015, con probabile proroga, troviamo anche i lavori di bonifica dall’amianto. Poichè si parla genericamente di bonifica se ne deduce che la detrazione fiscale opera per tutte le tipologie di intervento connesse, ossia rimozione, incapsulamento e confinamento.

Come qualsiasi intervento che gode della detrazione Irpef al 50%, anche per i lavori di bonifica dall’amianto occorre conservare le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, insieme alle ricevute dei bonifici di pagamento. Le spese infatti devono essere sempre pagate con bonifico bancario o postale, in cui devono risultare  la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986),  il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Si ricorda che sul bonifico, banche e Poste operano la ritenuta all’8%.

È importante inoltre effettuare una comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) in cui specificare:

  • le generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi,
  • la natura dell’intervento da realizzare
  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione insieme alla data di inizio dell’intervento di recupero.
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