Condomini morosi e cattiva gestione dell’amministratore

L'amministrazione che non riscuote gli oneri condominiali non risponde di cattiva gestione, come ha chiarito la Cassazione con una recente ordinanza.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 02/10/2013Aggiornato il 02/10/2013
Condomini morosi e cattiva gestione dell’amministratore

In condominio – si sa – i problemi sono tanti e uno di questi spesso è il fatto che qualcuno non paghi quanto dovuto. Quanta “colpa” ha in situazioni di questo genere l’amministratore? Poteva evitare certi inconvenienti pretendendo in qualche modo il pagamento? La Cassazione con l’ordinanza 20100 del 2 settembre scorso ha chiarito che non risponde di cattiva gestione l’amministrazione che non riscuote gli oneri condominiali. Basta che dimostri di non avere intrapreso la procedura esecutiva in virtù dell’incerta solvibilità dei condomini e dia prova di avere notificato gli atti di precetto. La Cassazione con questa ordinanza ha infatti respinto il ricorso di alcuni condomini che avevano accusato l’amministratore di cattiva gestione per non aver riscosso gli oneri condominiali a carico di altri condomini morosi.
Eppure secondo l’articolo 1130 n. 3 del Codice civile, l’amministratore deve riscuotere i contributi necessari per sovvenzionare le spese di gestione. Inoltre, secondo il nuovo articolo 1129 comma 9 del Codice civile, introdotto dal 18 giugno scorso dalla riforma del condominio (legge 220/2012), l’amministratore ha l’obbligo di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati (salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea) entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (anche in base all’articolo 63 comma 1 delle disposizioni attuative del Codice civile. E infine, l’amministratore può essere revocato giudizialmente qualora ometta di curare con diligenza l’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute dal condomino, come da articolo 1129, comma 12, n. 6, del Codice civile. Resta da capire, se l’amministratore consapevole dell’insolvibilità dei condomini sia passibile o meno di revoca, pur non essendo accusabile di cattiva gestione.

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