Condominio: nuove regole per i condomini morosi

I creditori agiscono prima nei confronti dei condomini morosi e in un secondo momento su quelli in regola con i pagamenti.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 09/08/2014Aggiornato il 09/08/2014
condomini

Chi abita in un condominio ed è in regola con le rate può vedersi accollate le spese di un altro condomino moroso. Una situazione molto diffusa a cui ha cercato di dare una soluzione la recente riforma del condominio, la legge 11 dicembre 2012, n. 220. Un problema spinoso questo dei condomini morosi che causa liti che il più delle volte arrivano nelle aule dei tribunali. Secondo le nuove regole, l’amministratore ha l’obbligo di riscuotere le rate in base allo stato di ripartizione delle spese, approvato dall’assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre dinanzi a condomini non in regola con i pagamenti, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per il recupero dei crediti. In via cautelare, può anche sospendere il condomino moroso dall’uso dei servizi comuni.

Ma che ruolo hanno gli altri condomini in regola con i pagamenti? Che conseguenze avranno se ci sono condomini che non pagano per spese comuni? Prendiamo il caso di terzi creditori come ad esempio un’impresa appaltatrice che esegue lavori di ristrutturazione della facciata, o società che erogano energia elettrica, acqua ecc.

I creditori, come recita il nuovo articolo 63 del codice civile, non possono agire nei confronti dei condomini in regola coi pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In sostanza l’impresa che ha eseguito i lavori o la società che eroga luce e acqua deve agire prima nei confronti dei condomini che non hanno pagato. In tal caso è l’amministratore che indica i nominativi. Solo nel caso sia impossibile soddisfarsi su questi, potrà rivolgersi ai condomini in regola. Chi regolarmente paga le rate non sarà quindi al riparo da eventuali danni dovuti alla morosità degli altri. Inoltre i creditori possono chiedere il pignoramento anche del conto corrente condominiale, ma solo per la parte relativa alle somme non versate dai condomini morosi. Dal canto suo però l’amministratore può contestare il pignoramento se sul conto corrente non ci sono versamenti da parte del condominio moroso.

 

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