Condominio: obbligo di formazione per gli amministratori

Per amministrare un condominio, dal 25 settembre, è obbligatorio frequentare un corso di formazione iniziale di 72 ore e un aggiornamento annuale di 15.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 04/10/2014Aggiornato il 04/10/2014
Condominio: obbligo di formazione per gli amministratori

Novità per gli aspiranti amministratori condominiali con l’obbligo in vigore dal 25 settembre della formazione e dell’aggiornamento periodico, grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia, il DM 140 del 2014. Tale decreto disciplina la formazione obbligatoria per i neo amministratori di condominio, i quali dovranno possedere, per esercitare la professione, un apposito titolo acquisito presso enti o associazioni che rispondano alle indicazioni fornite dal Ministero. In particolare si prevede un corso iniziale e una serie di aggiornamenti. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico e ha una durata di almeno 72 ore, con esercitazioni pratiche e formatori. I corsi di aggiornamento dovranno avere invece cadenza annuale, con una durata di almeno 15 ore. Obiettivo è qualificare questa figura professionale e renderla in grado di risolvere al meglio anche le liti che possono sfociare tra condomini che affollano le aule dei tribunali e rallentano così i tempi della giustizia.

Nel decreto del Ministero vengono disciplinati i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali, nonché i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. La funzione di responsabile scientifico, in particolare, potrà essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche, da un avvocato o un magistrato, ovvero da un professionista dell’area tecnica. Il responsabile deve effettuare il controllo sulla conformità dei contenuti del corso alle materie di specifico interesse dell’amministratore, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, nonché la verifica del superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

Poi ci sono oltre al responsabile scientifico, i soggetti formatori dei neo amministratori, che devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici. Possono svolgere il ruolo di formatori, sia docenti in materie giuridiche, tecniche od economiche, sia anche chi dimostri, accanto alla specifica competenza in materia condominiale, il conseguimento di una laurea, dell’abilitazione alla libera professione, od anche chi abbia già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del regolamento.

I corsi di formazione iniziale e di aggiornamento a cui devono partecipare obbligatoriamente gli aspiranti amministratori devono riguardare materie come l’amministrazione condominiale (con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore), la sicurezza degli edifici (soprattutto sui requisiti di staticità e di risparmio energetico, sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi), la verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici e la prevenzione incendi, le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali, la normativa urbanistica fino ai contratti, in particolare quello d’appalto.

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