In tema di riscossione e di pignoramento, importanti novità sono state introdotte dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione legge del decreto 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, anche conosciuto come decreto del fare. In particolare per ciò che riguarda il pignoramento è stabilito il divieto di espropriazione dell’abitazione principale. Un divieto operante però in presenza di condizioni imprescindibili che riguardano l’immobile. Affinché operi il divieto di pignoramento sull’abitazione principale infatti deve trattarsi dell’unico immobile posseduto dal debitore, con destinazione catastale abitativa, non di lusso, quindi non rientrante nelle categorie catastali A8 (ville) o A9 ( castelli) e il debitore deve avere residenza anagrafica nello stesso immobile. Ciò significa che se il contribuente possiede un immobile ma vive in un altro in affitto ad esempio, la sua proprietà rimane pignorabile dal Fisco.
Equitalia, con una direttiva diramata il 1° luglio 2013, ha fornito delle precisazioni in merito al divieto di pignoramento dell’abitazione principale, in particolare sulla sua estensione alle pertinenze. Queste per rientrare nel divieto di pignoramento devono essere annesse all’immobile con destinazione d’uso catastale abitativa. Un’interpretazione in linea con la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 15 giugno 1983, con la quale si è avuto modo di chiarire che “deve ritenersi sussistente il rapporto pertinenziale tra due beni quando concorrano due elementi: quello oggettivo, costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio o di ornamento fra un bene ed un altro di maggior importanza – principale – per il miglior uso di quest’ultimo; e quello soggettivo rappresentato dalla volontà del proprietario della cosa principale o di chi abbia diritto reale, diretto a porre la pertinenza in rapporto di complementarietà – o strumentalità – funzionale con la cosa principale”.
Il divieto di pignoramento però non è esaustivo, visto che al di fuori delle condizioni sopra indicate, non opera. Perciò sono pignorabili immobili, intesi come prima o seconda casa, di lusso, e quelli in cui il debitore non abbia la residenza anagrafica. Il divieto di pignoramento non opera neanche quando il debito con l’Erario è superiore a 120.000 euro, contro i 20.000 euro precedenti, previa iscrizione, da almeno 6 mesi, dell’ipoteca. Un innalzamento questo del debito con il Fisco per cui scatta il pignoramento che il Legislatore ha introdotto per venire incontro alla situazione di difficoltà economica in cui può trovarsi il contribuente.