Decreto Fare: l’abitazione principale non è più pignorabile. Novità anche sulle riscossioni

L'abitazione principale non può più essere pignorata. Questa e altre le misure del recente Decreto Fare del Governo.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 10/07/2013Aggiornato il 10/07/2013
Decreto Fare: l’abitazione principale non è più pignorabile. Novità anche sulle riscossioni

Il “Decreto Fare”, il recente decreto emanato dal Governo, ha apportato alcuni interessanti aggiornamenti in materia di riscossione e pignoramenti, introducendo diverse modifiche al relativo ordinamento, tutte a favore del contribuente.

  • La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo (cioè i debiti erariali come tasse e tributi, girati all’esattore da parte di Enti, Comune, Agenzia Entrate per la loro riscossione) muta dai precedenti sette anni agli attuali dieci anni, cioè 120 rate mensili, contro le odierne 72.
  • Il piano di dilazione concesso resterà valido in caso di mancato pagamento di sette rate, anche non consecutive, rispetto a quelle dovute.
  • Gli importi non versati verranno riscossi in coda alla dilazione, maggiorati degli interessi moratori.
  • Non è più possibile il pignoramento immobiliare dell’abitazione principale, con la sola esclusione degli immobili di lusso, o comunque classificati nelle categorie A/8 e A/9 (ville e castelli). Per i restanti beni immobili il pignoramento esattoriale sarà possibile solo per ruoli pari o superiori a 120.000 euro.
  • Anche per quanto riguarda l’esecuzione, l’esproprio, potrà avvenire solo dopo sei mesi dall’iscrizione ipotecaria.
  • Infine si ricorda che con D.L. N. 16/2012 art. 1 comma 2 è stato aumentato l’importo oltre il quale viene richiesta la certificazione ISEE per la valutazione del piano di rateazione. Difatti, per valori inferiori ad 50.000 euro, la rateazione dei ruoli, che non può essere richiesta per singole cartelle ma per il debito complessivo, viene immediatamente concessa senza necessità di verifica alcuna o presentazione di garanzie.
  • La rateizzazione risulta possibile, oltre che per i ruoli esattoriali, anche per gli avvisi bonari ricevuti dai contribuenti per errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, senza venire meno la riduzione della sanzione iscritta nell’avviso.
  • Perché la rateizzazione sia valida, questa deve essere richiesta entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso bonario e non può essere saltata in nessun caso neanche una rata, pena la perdita dell’agevolazione delle sanzioni ridotte.

 A cura dello Studio Maestroni di Milano, maestroni@deblasiomaestroni.com

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