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La legge di Bilancio per il 2019 (30/12/2018, n. 145) ha prorogato per tutto l’anno in corso le agevolazioni fiscali dedicate alla casa incentivando i contribuenti a ristrutturare e/o riqualificare dal punto di vista energetico un immobile. L’obiettivo è lo stesso degli anni passati: da un lato favorire il restyling di strutture vecchie (circa il 70% del patrimonio edilizio italiano ha più di quarant’anni), dall’altro ridurre consumi e sprechi energetici. Nello specifico si tratta del bonus ristrutturazioni e dell’ecobonus. Le due misure non sono cumulabili per uno stesso intervento; per esempio, la sostituzione delle finestre può essere utile detrarla con l’ecobonus (purché si rispettino i parametri richiesti) quando l’importo massimo detraibile di 96mila euro riservato alla ristrutturazione viene tutto utilizzato con gli altri lavori. Rispetto al 2018 le novità sono poche, perché sono state confermate anche le misure già in atto per quanto riguarda il sismabonus, il bonus verde e quello per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici legato alla ristrutturazione. Oltre a questi benefici fiscali, ci sono anche altre significative agevolazioni, introdotte negli anni. Tra queste, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.
Le diverse leggi che hanno disciplinato la detrazione fiscale sui lavori in casa
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96mila euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio, mentre in precedenza le agevolazioni erano state disciplinate dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86, Testo unico delle imposte sui redditi, che prevedeva una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo di 48mila euro per unità immobiliare). Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha prolungato fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Più articolato il percorso dell’ecobonus. Fino al 5 giugno 2013 lo sconto fiscale era del 55% delle spese sostenute. Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 è salito al 65% per interventi sulle singole unità immobiliari, a eccezione di una serie di interventi per i quali la detrazione è ridotta al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018. Infine, dal 2017 sono previste detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.
Il credito si può cedere
Anche nel 2019 gli utenti potranno beneficiare della cessione del credito, il meccanismo fiscale che consente al proprietario dell’immobile di cedere il credito corrispondente alla detrazione. È ammesso soltanto per i lavori di riqualificazione energetica che interessano singole unità immobiliari o parti comuni condominiali. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti incapienti, ossia coloro che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (fascia di reddito esente da imposte), possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, comprese banche e intermediari finanziari. Anche per il resto dei contribuenti è prevista tale cessione, ma non può coinvolgere istituti di credito e intermediari finanziari. Diverso il caso dello sconto immediato del 50% (leggi qui per saperne di più), da poco entrato in vigore come possibilità, ma che al momento appare difficile riuscire ad ottenere.
1. Bonus ristrutturazioni: 50%
È una detrazione Irpef del 50% applicabile a una spesa massima di 96mila euro, sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019, riservata a chi esegue interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro e, in generale, opere di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati e relative pertinenze, realizzati da imprese di costruzione (o ristrutturazione immobiliare) e da cooperative edilizie che provvedano, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile Il bonus edilizia è previsto per un ampio ventaglio di opere
La detrazione, che si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dalla prima dichiarazione dei redditi. Possono beneficiare del bonus anche coloro che acquistano fabbricati a uso abitativo ristrutturati. Sul punto, la norma specifica che “indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche in questo caso particolare la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo”. Il bonus si applica anche per i seguenti interventi:
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi
- realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna all’abitazione per persone affette da gravi disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992). La detrazione si riferisce solo alle spese sostenute per gli interventi sugli immobili.
- bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici
- installazione di sistemi atti a prevenire furti, aggressioni, sequestri di persona
- sistemi finalizzati alla cablatura degli edifici
- sistemi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico degli edifici
- sistemi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici
- sistemi finalizzati all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica.
La legge, inoltre, consente di detrarre anche le spese correlate agli interventi:
- progettazione delle opere
- messa in regola di impianti elettrici e a metano
- acquisto dei materiali
- compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- perizie e sopralluoghi
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
- oneri di urbanizzazione.
Invece non si possono detrarre le spese di eventuali trasloco e custodia dei mobili per consentire gli interventi di recupero edilizio.
Bonus mobili ed elettrodomestici: 50%
Chi acquista mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (per i forni è sufficiente la classe A) può usufruire di una detrazione Irpef del 50%, calcolabile su un importo massimo di 10mila euro, ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La condizione per accedere al bonus è che l’immobile per il quale si acquistano gli arredi sia oggetto di una ristrutturazione edilizia (che dia accesso alla relativa detrazione al 50%). L’Agenzia delle Entrate ha comunque spiegato che la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati a un ambiente diverso da quello interessato dalla ristrutturazione (purché dello stesso immobile).
Gli arredi
Per accedere alla detrazione è, inoltre, essenziale che la data d’inizio dei lavori di ristrutturazione (manutenzione straordinaria, ricostruzione di un immobile danneggiato da eventi calamitosi) preceda quella dell’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Le tipologie che danno diritto allo sconto fiscale sono: cassettiere, librerie, scrivanie, armadi, letti, comodini, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, materassi, lampade. Invece, non si possono detrarre porte, pavimenti (parquet o marmi), tende e vari complementi d’arredo. Nella detrazione, inoltre, è possibile inserire le spese di montaggio e trasporto.
Gli apparecchi
Nei grandi elettrodomestici rientrano: piastre riscaldanti, forno, frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, stufe elettriche, ventilatori, condizionatori d’aria, eccetera.
Come pagare
Per accedere al bonus mobili è necessario pagare con bonifico o carta di debito/credito, mentre non sono accettati contanti e assegni. Anche in caso di finanziamento a rate e di acquisti all’esterno
Chi può usufruirne e come si ottiene
Il bonus ristrutturazioni non è riservato esclusivamente al proprietario dell’immobile, ma anche ad altri soggetti: l’inquilino; chi è titolare di un diritto reale di godimento come l’usufrutto; il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise o di società semplici; gli imprenditori individuali (ma solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce). Inoltre, possono usufruire della detrazione, purché sostengano le spese e siano intestari di fatture e relativi bonifici: il familiare convivente del possessore, o detentore, dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); il componente dell’unione civile; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, anche il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato può godere del bonus. Per chi acquista un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, la norma prevede, a meno che le parti non si accordino diversamente, che le eventuali quote residue del “bonus” si trasferiscano automaticamente al nuovo proprietario. Infine, può accedere al bonus anche chi esegue le opere in proprio, ma in questo caso sarà possibile detrarre soltanto le spese per l’acquisto dei materiali utilizzati per i lavori. Sempre, per ottenere la detrazione è necessario pagare le spese con bonifico, bancario o postale, avendo cura di indicare nella causale il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale (o partita Iva) di chi riceve il pagamento.
Nella dichiarazione dei redditi è necessario inserire i dati catastali relativi all’immobile oggetto dell’intervento, nonché gli estremi di registrazione dell’atto di proprietà. Esiste poi una serie di documenti che potrebbero essere richiesti per eventuali controlli e che bisogna conservare con cura: fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate, ricevute dei bonifici di pagamento, concessioni, autorizzazioni e comunicazioni di inizio lavori, domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, ricevute di pagamento dell’Imu. In alcuni casi (dipende dalle condizioni di sicurezza del cantiere) potrebbe essere necessario inviare all’Asl, con raccomandata A.R., una comunicazione preventiva riportante la data di inizio dei lavori. Nella Provincia di Bolzano la comunicazione preventiva deve essere inviata esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. Al fine di valutare il risparmio energetico ottenuto con i lavori, già dallo scorso anno per alcuni interventi occorre trasmettere all’Enea le informazioni sulle opere effettuate, così è previsto per l’ecobonus.
Per gli interventi terminati nel 2018, i documenti vanno inviati, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito dedicato “ristrutturazioni2018.enea.it”. Per quelli conclusi tra l’1/1/2018 e il 21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre invece da quest’ultima data. Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa attraverso un portale, al momento in fase di lancio, anch’esso collegato all’Enea. Per informazioni: http://www.enea.it.
L’Iva può essere agevolata al 10%
Per le opere di recupero edilizio l’Iva viene ridotta al 10% e si applica sia sulle prestazioni dei servizi resi dalla ditta che esegue i lavori sia alla cessione dei beni. In quest’ultimo caso, però, l’aliquota agevolata si applica soltanto se i beni in questione sono ceduti nell’ambito di un contratto di appalto. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’Iva ridotta si applica solo alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello di tali beni”.
Tra i beni significativi rientrano: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. E quindi, per esempio, se il costo complessivo dell’intervento è pari a 10mila euro, di cui 4mila euro riferiti alla manodopera e 6mila euro al costo dei “beni significativi, l’Iva al 10% si applicherà alla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000 euro).
Iva agevolata anche per acquisto e costruzioni di box e posti auto
Il governo riconosce una detrazione Irpef del 50% sia a chi acquista un box o posto pertinenziale già realizzato dall’impresa costruttrice sia a chi costruisce un’autorimessa o posti auto, anche a proprietà comune, a patto che vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa. In entrambi i casi la detrazione si applica sulle spese necessarie per la costruzione del posto auto. Per usufruire del beneficio fiscale è necessario conservare i seguenti documenti: l’atto d’acquisto da cui risulta il vincolo pertinenziale; la dichiarazione del costruttore riportante i costi di realizzazione del box o posto auto; il bonifico bancario o postale utilizzato per il pagamento. Non solo bonifico per pagare: nel caso in cui il pagamento del box o del posto auto non sia avvenuto mediante bonifico, per accedere alla detrazione è necessario che nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box e, inoltre, che il contribuente ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i pagamenti ricevuti sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
2. Ecobonus: 65% (e 50%)
È una detrazione Irpef (persone fisiche) o Ires (società) prevista per una serie di interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Lo sconto fiscale pari al 65% può essere richiesto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019 e relative agli interventi di riqualificazione energetica. La spesa massima detraibile varia a seconda dell’intervento (come indicato nella tabella qui sotto) e il credito va ripartito in 10 quote annuali di pari importo. È stata confermata anche la riduzione dello sconto da 65% a 50%, in vigore dal 1° gennaio 2018, per una serie di interventi. Inoltre sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
Chi può usufruire dell’ecobonus e come si ottiene
Possono accedere all’Ecobonus i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile su cui è eseguito l’intervento; chi è titolare di un diritto reale sullo stesso; gli inquilini; i comodatari; il familiare che convive con chi possiede o detiene l’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché il convivente “di fatto”. E ancora:
- le persone fisiche, compresi
- gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- i titolari di reddito d’impresa (ma solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale)
- gli Istituti autonomi per le case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per ottenere il bonus è necessario saldare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale della persona che usufruisce della detrazione e il codice fiscale (o partita Iva) della ditta o del professionista verso cui è stato eseguito il bonifico. Inoltre, sono richiesti alcuni documenti, fra cui: l’asseverazione di un tecnico abilitato, o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che permette di dimostrare come l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti; un attestato di prestazione energetica (Ape), da produrre al termine dell’intervento. L’Ape non è necessario per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda; per la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari; per l’installazione di impianti di climatizzazione dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale (comma 347 della legge 296/2006); per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali. Infine, come avviene per le ristrutturazioni edilizie, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, va trasmessa in via telematica all’Enea la scheda informativa degli interventi eseguiti, insieme a una copia dell’attestato di qualificazione energetica.
3 Sismabonus
I frequenti terremoti che negli anni scorsi hanno colpito e messo in ginocchio le regioni del Centro Italia, hanno spinto il legislatore a introdurre tra i bonus per la casa anche il cosiddetto Sismabonus, una detrazione del 50% riservata a chi adotta misure antisismiche negli immobili siti in zone ad alta pericolosità (1, 2 e 3). La detrazione si applica agli interventi eseguiti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021. È calcolata su un importo massimo pari a 96mila euro per unità immobiliare ed è fruibile in cinque rate annuali di pari importo. Lo sconto fiscale può arrivare al 70% nel caso in cui, una volta terminati gli interventi, si attesti una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore. In caso di passaggio doppio la detrazione arriva addirittura all’80%. Il legislatore, inoltre, ha confermato che, ai fini della detrazione, possono essere conteggiate anche le spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
4 Bonus verde
Introdotto dalla legge di stabilità dello scorso anno, è stato confermato anche per l’intero 2019. Si tratta di una detrazione Irpef del 36%, ripartita in dieci quote di pari importo, su una spesa massima di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo destinata a chi esegue interventi che riguardano la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Il contribuente può inserire in detrazione anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Riguardo al pagamento, esso deve avvenire attraverso strumenti tracciabili come il bonifico, sia bancario che postale. In condominio ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.
Detrazioni lavori in condominio
Particolarmente vantaggiose, le agevolazioni fiscali dedicate ai lavori sulle parti comuni di un edificio sono estese anche ai lavori di manutenzione ordinaria. Per alcuni interventi e a determinate condizioni, le percentuali dello sconto sono più alte rispetto a quelle che riguardano i lavori sulle singole unità immobiliari
Bonus edilizia
La detrazione del 50% si applica anche alle parti comuni degli edifici residenziali, non solo per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ma anche a quelle di manutenzione ordinaria. Il beneficio spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale (in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese). Per usufruirne è necessaria la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori. Nella tabella qui sotto sono indicate le relative quote per l’approvazione dei lavori.
Bonus mobili
Quando eseguiti su parti comuni condominiali, anche manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia danno diritto ad usufruire del bonus mobili del 50% per acquistare arredamento e grandi elettrodomestici necessari per completare gli spazi comuni (si pensi all’atrio) o l’appartamento del custode. I singoli condòmini possono poi detrarre la quota loro spettante, calcolata in base alla corrispondente quota millesimale.
Efficientamento energetico
Per le spese relative a interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali (o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio) sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, è possibile usufruire della detrazione che varia dal 70 al 75% a seconda del conseguimento di determinati indici di prestazione energetica. Le detrazioni vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’intero stabile. La legge prevede che, qualora l’intervento sulle parti comuni dell’edificio condominiale (ubicato nelle zone sismiche 1, 2 e 3) sia finalizzato congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile accedere a detrazioni ancora più elevate:
- detrazione dell’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- detrazione dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione è sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Sismabonus
L’agevolazione fiscale per gli interventi antisismici si applica anche ai lavori eseguiti alle parti comuni condominiali, con percentuali vantaggiose che variano dal 75% all’85%, a seconda che vi sia il passaggio a una o due classi inferiori di rischio. Le agevolazioni, ripartite in cinque quote annuali di pari importo, si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro cad., ovvero la cifra va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Bonus verde
La spesa per gli interventi di sistemazione a verde eseguiti sulle parti condivise può essere portata in detrazione ed essere scontata del 36%, calcolata su importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate “ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata versata al condominio, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it
Tratto dalla rivista cartacea Cose di Casa, aprile 2019