Fotovoltaico in condominio

L'autoproduzione di energia elettrica con un impianto che sfrutta l'irraggiamento solare è un'opportunità di cui possono usufruire tutti e non solo quanti vivono in una villetta. Con le nuove regole e il prosieguo degli sconti fiscali, è da prendere in considerazione per qualsiasi edificio

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 27/12/2023Aggiornato il 27/12/2023
fotovoltaico

Realizzare un impianto fotovoltaico che produce elettricità dal sole ha molteplici vantaggi.

  • Il primo: trattandosi della produzione di energia rinnovabile, l’impatto ambientale è contenuto, con benefici per l’ecosistema.
  • Il secondo: risparmio economico. Dopo oltre mezzo secolo, infatti, oggi la tecnologia cui fa capo è matura e in grado  di garantire un elevato grado di efficienza. Anche l’esborso iniziale è più leggero rispetto al passato, grazie agli incentivi fiscali previsti dal Governo che consentono agli utenti di rientrare in pochi anni dall’investimento iniziale.

Inoltre, alla luce dell’attuale situazione geopolitica – che determina nette oscillazioni dei prezzi dell’energia elettrica –  puntare su questo sistema risulta sempre conveniente.

Fotovoltaico: una soluzione per ogni edificio

Se l’installazione di un impianto fotovoltaico in una casa indipendente non presenta criticità particolari, in ambito condominiale può sorgere  qualche problema. In uno stabile possono configurarsi due situazioni:

  • installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni dell’edificio (tetto o lastrico solare) a servizio di uno o più condòmini
  • installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni dell’edificio (tetto o lastrico solare) a servizio di tutti i condòmini.

La possibilità di installare un impianto fotovoltaico in condominio è regolata dall’art. 1122-bis. del Codice civile che, in sostanza, tratta delle regole per l’installazione di impianti di energia rinnovabile in un condominio. È permesso installare impianti per la produzione di energia verde su parti comuni del condominio, come il tetto o altre aree appropriate, o sulle parti di proprietà di una persona nel condominio. Se è necessario apportare modifiche alle parti comuni, la persona interessata deve informare l’amministratore e specificare cosa intende fare e come. L’assemblea dei condòmini può decidere, con la maggioranza necessaria, come queste modifiche verranno effettuate, o può imporre precauzioni per proteggere la stabilità, la sicurezza e l’aspetto dell’edificio.

Diritti e doveri

Nel caso in cui uno o più condòmini abbiano intenzione di installare sul tetto o lastrico solare dello stabile – che è parte comune dell’edificio, a meno che i titoli non prevedano altro – dei pannelli fotovoltaici, non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea di condominio. L’articolo 1122 bis del Codice civile prevede, infatti, che «è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato».

Allo stesso tempo però, l’articolo 1122 specifica che «il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea».

Per procedere è quindi necessario assicurarsi che i pannelli non mettano a repentaglio la sicurezza dello stabile e non ledano il decoro architettonico dello stesso. Inoltre, a norma dell’articolo 1102 del Codice, «ciascun condòmino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». Questo significa che ognuno è libero di installare pannelli fotovoltaici sul tetto comune, ma avendo cura di lasciare agli altri condòmini la possibilità di fare altrettanto.

Per evitare contenziosi, è corretto applicare i millesimi di proprietà, così da conoscere con certezza quale porzione di superficie è consentito occupare.

L’assemblea dunque non può vietare l’installazione dei pannelli fotovoltaici, ma è legittimata (con maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio) a prescrivere modalità alternative di esecuzione dell’intervento.

Regole sul fotovoltaico per l’intero edificio

Se l’installazione dell’impianto fotovoltaico interessa tutti i condòmini, entra in gioco l’articolo 1120 del Codice civile, dedicato alle cosiddette “innovazioni”. La norma stabilisce che in assemblea i condòmini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, possono approvare opere «per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune».

La proposta di installare l’impianto comune può essere avanzata in assemblea anche da un solo condòmino, mentre chi non è d’accordo può escludersi e non contribuire alla spesa: in tal caso non beneficerà dell’innovazione.

L’autoconsumo collettivo

La direttiva europea sulle energie rinnovabili 2018/2001 – recepita dall’Italia con il decreto legislativo 199/2021 – disciplina il cosiddetto “autoconsumo collettivo”, che si realizza quando un edificio produce energia rinnovabile  in grado di soddisfare il fabbisogno sia per le utenze condominiali sia per quelle dei singoli appartamenti (l’energia prodotta in eccesso viene immessa in rete per essere venduta).
Si tratta di un modo intelligente di abbattere il costo delle bollette e ottenere profitto. In sostanza, l’energia non consumata dal condomino e dalle singole utenze viene messa in vendita, con i guadagni che finiscono nelle casse condominiali, pronti per essere utilizzati e “alleggerire” le spese comuni.
Per istituire un gruppo di autoconsumo occorre discutere e votare la proposta in assemblea, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Una volta ottenuto il “via libera”, si può procedere con l’installazione dell’impianto, che va registrato sul portale del Gse. (Gestore dei servizi energetici).

Fotovoltaico: detrazione fiscale del 50% e Superbonus

Il condominio che intende realizzare un impianto fotovoltaico può usufruire di una detrazione fiscale  del 50%, con i singoli condòmini che beneficiano dell’incentivo in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà. In pratica, in dieci  anni (attraverso altrettante rate di pari importo) viene restituita la metà dell’esborso iniziale. L’installazione dell’impianto rientra, inoltre, nel novero degli interventi “trainati” del Superbonus: ciò significa che in presenza di uno o più opere trainanti (per esempio un cappotto termico oppure la sostituzione della caldaia comune) si può procedere alla realizzazione dell’impianto e usufruire del beneficio fiscale, sempre a condizione che al termine dei lavori l’edificio registri un miglioramento di almeno due classi energetiche.

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