Impianti termici: la guida al corretto esercizio, controllo e manutenzione

Cos’è un impianto termico? Come si eseguono i controlli? A cosa serve la manutenzione? Quali sono i periodi di accensione e i valori massimi delle temperatura interna? Tutte le risposte nella guida edita da Enea in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 15/01/2016Aggiornato il 15/01/2016
Impianti termici: la guida al corretto esercizio, controllo e manutenzione

Ogni anno nelle nostre case si usa più dell’80% di energia per far funzionare gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria. Una precisa regolazione e una corretta manutenzione degli impianti consente da una parte di ridurre sensibilmente i consumi e dall’altra anche di inquinare di meno l’ambiente. Per questi motivi, l’Enea, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico ha redatto una guida molto utile riguardante proprio l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

Impianto termico: che cos’è

L’impianto termico è un sistema tecnologico che serva al riscaldamento o al raffrescamento degli ambienti. Negli impianti termici sono compresi:

  • tutti gli impianti per il solo riscaldamento ambientale, per il riscaldamento degli ambienti compresi la produzione di acqua calda sanitaria o solo per la produzione di acqua calda sanitaria
  • tutti gli impianti per il raffrescamento estivo.

Sono impianti termici ad esempio:

  • impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore )
  • stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW
  • impianti di climatizzazione estiva
  • impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate.

I singoli scaldabagni e gli apparecchi mobili per il riscaldamento il raffrescamento che non sono installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e i condizionatori da finestra (anche se fissati alla parete) non sono considerati impianti termici.

Chi è il responsabile dell’impianto

L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle norme previste sull’efficienza energetica sono compiti affidati al responsabile dell’impianto termico. In generale il responsabile è il proprietario dell’immobile. Nel caso di unità immobiliari date in locazione, il responsabile è l’inquilino, mentre nel caso di impianti centralizzati è l’amministratore condominiale. Tali soggetti possono a loro volta delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” con i requisiti previsti per legge (Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37) e generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.

Il libretto di impianto

È il documento di riconoscimento di ogni impianto termico e contiene al suo interno le caratteristiche tecniche e vi sono registrate eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati. Con il Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello di libretto di impianto che sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) che quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).

Il nuovo libretto si applica a:

  • impianti di riscaldamento tradizionali
  • impianti di climatizzazione estiva
  • nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.

Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.

Quali sono i valori massimi della temperatura in casa

È molto importante regolare la temperatura dell’ambiente domestico. Per ogni grado centigrado (°C) in più infatti i consumi aumentano dal 5 al 10%. In inverno il consiglio è di non superare i 18 –19 °C di giorno e i 16 °C di notte, mentre nel periodo estivo è preferibile non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna. L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani.

Per conoscere le varie zone climatiche e i periodi di accensione Quando si possono accendere i riscaldamenti?

Il controllo degli impianti termici

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che da una parte garantiscono una maggiore sicurezza e dall’altra mantengono efficiente l’impianto e permettono di tagliare i costi in bolletta. Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate. Alcune semplici manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split possono essere eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato.

La manutenzione

La manutenzione di ogni impianto deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi. A fine lavoro, il manutentore deve rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti. Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.

Il controllo dell’efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica dell’impianto è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con cadenza diversa a seconda della tipologia di impianto, per esempio per gli impianti con generatore di calore a fiamma da 1, 2 a 4 anni a seconda della potenza termica e della tipologia di alimentazione.

Sono soggetti al controllo di efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:

  • impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW
  • impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kw.

Oltre alla tempistica prevista per ogni tipologia di impianto, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:

  • all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice
  • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore
  • nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui una copia è trattenuta dal manutentore stesso, una è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto e un’altra è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni (in genere comuni con più di 40.000 abitanti).

Cosa deve fare l’utente?

Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della manutenzione annuale, dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.

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