Isee, Indicatore della situazione economica equivalente, per accedere ai servizi welfare

Dall'Isee ordinario, relativo alla situazione patrimoniale di due anni precedenti la data di richiesta, a quello corrente, riferito all'anno in corso, per comprovare il diritto a usufruire di agevolazioni e prestazioni socio-sanitarie gratuite.

Marco Panzarella
A cura di Marco Panzarella
Pubblicato il 04/01/2022Aggiornato il 04/01/2022
Isee, Indicatore della situazione economica equivalente, per accedere ai servizi welfare

L’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è un parametro che misura il reddito e il patrimonio (mobiliare e immobiliare) di un nucleo familiare. È richiesto per accedere a determinati servizi di welfare (asili nido, residenze universitarie, assegni di maternità, tariffa del parcheggio in zona blu, …) o di pubblica utilità a tariffe agevolate (gas, luce, telefonia fissa…).
L’Isee si ricava dal rapporto tra l’Ise (Indicatore della situazione economica) e il parametro ricavato dalla “scala di equivalenza”, che tiene conto di quante persone compongono la famiglia. A sua volta, l’Ise scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare dei componenti il nucleo familiare.
Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore quello che molti definiscono Isee precompilato, ma invece si tratta della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) precompilata, documento essenziale per ottenere l’Isee, disponibile sul sito dell’Inps (http://www.inps.it) alla sezione “Prestazioni e servizi”.

Isee “corrente”

Può succedere che durante l’anno la situazione reddituale di un nucleo familiare subisca delle variazioni. Ciò si verifica, ad esempio, quando uno dei genitori cambia lavoro, viene licenziato o quando uno dei figli trova un’occupazione. Tutti casi in cui può essere necessario ottenere il cosiddetto Isee corrente, necessario per usufruire di agevolazioni che altrimenti non sarebbero disponibili. L’Isee corrente si ottiene compilando un’apposita Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) e ha una validità di “soli” 6 mesi. Rispetto all’ordinario, l’Isee corrente non fotografa i redditi di due anni prima, ma quelli dell’ultimo anno o degli ultimi due mesi, nel caso di lavoratore dipendente.

L’Isee corrente può essere richiesto se un lavoratore assunto a tempo indeterminato o a termine perde il posto di lavoro; se subisce una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; quando un lavoratore autonomo cessa la propria attività; quando il reddito complessivo della famiglia registra una variazione superiore al 25%; quando vengono meno trattamenti assistenziali, previdenziali o indennità, anche di un solo componente del nucleo familiare. Come per l’ordinario, anche l’Isee corrente può essere richiesto gratuitamente tramite un Caf o, in alternativa, è possibile compilare la Dsu direttamente sul sito dell’Inps.

In più, anche altri
Oltre ai due tipi di cui si è parlato, ordinario (o standard) e corrente, vi sono anche gli Isee dedicati ad alcune prestazioni, la cui erogazione dipende dalla situazione economica familiare: università, socio-sanitario, socio-sanitario residenze, minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

*Con messaggio 15 giugno 2020, n. 2448, l’Inps informa che ogni CAF, in possesso dei requisiti indicati, ha facoltà di stipulare, con firma digitale, una convenzione con l’ente stesso per l’attività relativa alla certificazione ISEE per il 2020 – 2021, secondo lo schema allegato al messaggio, che ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Da sapere anche che il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare e le informazioni della DSU vengono acquisite dagli enti erogatori dei servizi richiesti con le modalità precisate dalla circolare INPS 10 aprile 2015, n. 73.

Scala d’equivalenza e maggiorazioni

L’Isee, come si è visto, è frutto del rapporto tra l’Ise e il parametro ricavato dalla scala di equivalenza, che prevede valori differenti a seconda del numero delle persone che compongono il nucleo familiare. E così, se la famiglia è composta da due persone, il parametro è pari a 1,57, mentre per nuclei di quattro persone il parametro corrispondente è 2,46. La normativa prevede, inoltre, delle maggiorazioni che si applicano, ad esempio, in presenza di figli minorenni, componenti il nucleo familiare affetti da invalidità e disabilità, nuclei con un solo genitore o, ancora, nel caso in cui padre e madre svolgano entrambi attività d’impresa.

Scala di Equivalenza

Scala di Equivalenza
1 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
2 Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
3 Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
4 Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici;
5 per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
Fonte: Inps, www.inps.it

1 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
2 Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
3 Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
4 Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici;
5 per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
Fonte: Inps, http://www.inps.it

Dichiarazioni Isee errate o false: che cosa si rischia

Può capitare che durante la compilazione della Dsu l’utente inserisca un’informazione sbagliata e, di conseguenza, il calcolo finale dell’Isee risulti errato. In tal caso è possibile eseguire la correzione attraverso il modulo integrativo FC.3, all’interno del quale è presente il quadro FC8, creato ad hoc proprio per correggere eventuali inesattezze. In casi simili è consigliabile recarsi in un Caf e spiegare la situazione all’addetto, che fornirà supporto per la compilazione del modulo integrativo rilasciando infine una nuova Dichiarazione. Le sanzioni amministrative per chi presenta un Isee errato variano a seconda delle somme percepite indebitamente: se esse sono inferiori a 3.999,96 euro, si applica la sanzione amministrativa (e non quella penale) che va da 5.164 a 25.822 euro e comunque non è mai superiore al triplo del beneficio ottenuto. E quindi, qualora si siano pagati 1.000 euro in meno rispetto a quanto dovuto, la sanzione ammonterà a 3.000 euro.

Se la dichiarazione risulta mendace
In questo caso, ossia quando la dichiarazione è deliberatamente falsa, per l’utente scattano sanzioni penali, comprese tra i 6 mesi e i 3 anni di reclusione. In entrambi i casi il dichiarante decade dai benefici relativi all’agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme ingiustamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge e a eventuali spese.

La Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica)

La Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è il documento contenente le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali che descrivono la situazione economica dell’intero nucleo familiare. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e gli Isee elaborati nel 2020 sono validi fino al 31 dicembre successivo.

Come si procede
La Dsu può essere compilata direttamente dall’utente, collegandosi al sito dell’Inps ed entrando nell’apposita sezione. In questo caso, però, sarà necessario il codice Pin o le credenziali Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. In alternativa, è possibile recarsi in un qualsiasi Centro di assistenza fiscale (Caf), con gli operatori che, grazie a una convenzione stipulata con l’Inps, compileranno gratuitamente la Dsu. In questo caso l’utente dovrà portare con sé, fra le altre cose, il proprio codice fiscale (o tessera sanitaria) e quello degli altri familiari che compongono il nucleo; carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità; modello 730, Unico, Certificazione unica attestante il reddito percepito dai componenti del nucleo familiare; contratto di locazione riportante estremi di registrazione e canone annuale; patrimonio mobiliare della famiglia alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della richiesta dell’Isee.

Dsu precompilata

Dal 2020, come detto, è disponibile la Dsu precompilata che fa risparmiare tempo ed evita eventuali segnalazioni di omissioni e difformità. La Dichiarazione si compone di dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps e da altri dati forniti dal cittadino, che si assume la responsabilità (anche penale) di quanto dichiarato. Nello specifico, i dati precompilati sono quelli relativi al canone di locazione dell’abitazione in cui risiede il nucleo familiare; i patrimoni mobiliari e immobiliari; i redditi ai fini
Irpef; i trattamenti erogati dall’Inps esenti ai fini Irpef. L’attestazione è rilasciata in tempo reale, con l’utente che può comunque modificare i dati.

In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it

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