La ripartizione in millesimi del valore di una proprietà condominiale serve a calcolare la corretta ripartizione delle spese condominiali. A questo scopo sono stilate le famigerate tabelle millesimali.
Predisposte in genere dal costruttore (o dall’unico proprietario dell’intero edificio), le tabelle millesimali sono riportate poi nel regolamento di condominio. Diversamente possono essere approvate successivamente, in sede assembleare, dai condomini.
Le tabelle millesimali esprimono quindi in termini numerici – appunto millesimali – il valore delle singole unità immobiliari in relazione alle altre all’interno dello stesso condominio, e il valore delle varie quote di comproprietà delle parti comuni dell’edificio.
Soggetti spesso a variazioni, i millesimi devono essere ricalcolati ogni volta che in un palazzo si modifica l’assetto delle proprietà. Per esempio? Qualora un immobile venga suddiviso in altri più piccoli oppure al contrario diventi più grande annettendo altre parti. Esempio pratici sono l’ex laboratorio al piano terra che viene ristrutturato creando diversi mini appartamenti o quando dei negozi su strada adiacenti vengono acquistati da un unico proprietario per trasformarli in un’unica casa oppure ancora quando un immobile all’ultimo piano viene ingrandito annettendo il sottotetto.
I millesimi non incidono sul diritto di proprietà che ciascun condomino ha sui beni comuni, ma soltanto sulle obbligazioni in funzione di tale diritto di proprietà, ad esempio appunto sulla ripartizione delle spese.
Una sentenza della Cassazione ha modificato il precedente orientamento: per approvare e modificare le tabelle millesimali di un condominio, non è necessaria l’unanimità dei consensi dei condòmini, ma è sufficiente la maggioranza qualificata (cioè l’approvazione da parte di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea – la metà più uno – e almeno la metà del valore dell’edificio).