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La raccolta differenziata è un obbligo laddove prevista, permette di inquinare meno e favorisce il riciclo. Il primo provvedimento legislativo a favore della raccolta differenziata risale al 1975, quando una direttiva Cee,la 75/442, all’art. 3, specificava che gli Stati membri erano tenuti ad adottare misure appropriate per promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie. Da allora l’Europa ha fatto passi da gigante e oggi ogni singolo Paese membro ha la sua normativa di riferimento in materia di rifiuti. In Italia è il Decreto Legge 3 aprile 2006, n. 152 a regolamentare la raccolta differenziata.
La tutela e il rispetto dell’ambiente passano anche attraverso un corretto e intelligente conferimento dei rifiuti urbani. Tramite la raccolta differenziata, la comunità riduce gli sprechi e favorisce il riutilizzo di materiali che, altrimenti, finirebbero in discarica. Un sistema virtuoso che da qualche anno coinvolge anche i condomini. Così, sempre più di frequente, nei cortili degli edifici sono stati collocati i cassonetti dedicati agli specifici materiali, messi a disposizione di proprietari e inquilini dalle società che hanno in appalto la gestione dei rifiuti. La prima fornitura è in genere gratuita, mentre i contenitori supplementari vanno pagati. Ma dipende dal Comune. I centri più piccoli e alcune zone delle grandi città possono usufruire del servizio “porta a porta”: la raccolta dei rifiuti a domicilio (in orari e giorni prestabiliti). I controlli da parte della polizia municipale avvengono sempre sul luogo, prima del ritiro. Dove il servizio a domicilio non è attivo, l’amministratore di condominio può comunque chiedere al Comune i contenitori da posizionare in cortile.
Obbligo di legge e senso civico
È all’art. 3 che il DL 52 del 3/4/2006 definisce la raccolta differenziata come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri”.
Il ruolo dell’assemblea e dell’amministratore
È l’assemblea di condominio, attraverso una delibera approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio), a regolare la posizione dei bidoni (nel cortile o in altro luogo del condominio stesso). In mancanza di una delibera, il posto dove collocare i cassonetti può essere deciso dall’amministratore che, a norma dell’art. 1130 del Codice civile, disciplina l’uso delle cose comuni (come il cortile) e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, “in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”. L’amministratore ha però l’obbligo di informare i condomini sulle norme per l’utilizzo e la cura dei contenitori e sul fatto che è sempre necessario trovare un posto adeguato in condominio per sistemare i cassonetti (il giudice si è espresso: “è intollerabile che i rifiuti vengano ammassati in aree non idonee allo scopo”).
Anche se il condominio è datato, i proprietari sono obbligati a trovare
un posto idoneo per sistemare i cassonetti, valutando la possibilità
di destinarvi un locale dedicato. È vietato, infatti, ammassare i rifiuti.
Le sanzioni: variano da 25 a 500 euro
Che in un condominio vi sia il “porta a porta” o, più semplicemente, in presenza di contenitori per la raccolta differenziata, l’errato conferimento dei rifiuti è sempre punito con una sanzione, il cui importo varia a seconda del Comune di riferimento.
Non è consentito, per esempio, gettare le bottiglie di plastica nei contenitori dedicati al vetro o alla carta, così come nel porta a porta un condomino non può utilizzare i contenitori dei vicino per eliminare i propri rifiuti.
A multare sono gli agenti di polizia municipale, che recapitano il verbale non al singolo, ma all’intero condominio (rappresentato dall’amministratore), unico responsabile verso il Comune.
A sua volta, l’amministratore mette la multa a bilancio e, a meno che non si riesca a risalire al responsabile, il pagamento della contravvenzione è ripartito tra tutti i condomini proprietari.
Nel caso di alloggio in affitto, il locatore può “girare” la quota da pagare al conduttore, ma solo se previsto nel contratto di locazione.
È punibile per legge anche il rovistamento e il recupero non autorizzato dei rifiuti dai cassonetti esposti al ritiro a domicilio.
È altresì punibile lo smaltimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale e quello di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
Il Tar del Piemonte: il condominio non può opporsi ai cassonetti del porta a porta
Il condominio non può opporsi al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti che ha imposto allo stabile la sistemazione dei cassonetti del “porta a porta” all’interno del cortile condominiale, nonché l’obbligo di esporre i bidoni sulla via pubblica per le operazioni di raccolta, nei giorni e negli orari prestabiliti. È quanto ha deciso il Tar del Piemonte (sentenza 10 luglio 2015, n. 1169) rigettando così il ricorso di un condominio che si era opposto alla presenza dei contenitori in cortile. Il tribunale amministrativo ha inoltre precisato tramite la sentenza che, nel caso in questione, l’internalizzazione dei cassonetti non costituisce “intralcio o ostacolo al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso sul suolo pubblico o ad altre aree private”. E poco importa che i cassonetti sottraggano spazio ai posti adibiti a parcheggio. Per il giudice infatti “si tratta di meri interessi privati destinati a recedere a fronte all’interesse pubblico e alla corretta realizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta”.
In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it