Arriva il freddo, si accendono i riscaldamenti. Nei Comuni a clima continentale del Nord Italia (corrispondenti alla Zona E), come Milano, gli impianti potranno essere accesi a partire dal 15 ottobre per 14 ore al giorno purché rientranti nella fascia oraria 5-23, per gli impianti dotati di valvole termostatiche per la contabilizzazione del calore non sono invece previsti limiti di orario. Partenza posticipata ai mesi successivi per quei Comuni che godono di climi più miti, come quelli del Centro e Sud Italia; nessuna limitazione invece per quelli della cosiddetta Zona F, la più fredda (vedi Tabella 1 riportata qui sotto). Se questi valori (periodo annuale e durata giornaliera di attivazione della climatizzazione) non subiscono variazioni sostanziali, l’articolo 4 del Dpr 74/2013 cambia invece le norme che riguardano manutenzione e sicurezza degli impianti (vedi Tabella 2). Con il decreto che regola i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, entrato in vigore lo scorso 3 luglio, sono stati modificati infatti i tempi di manutenzione e controllo: gli impianti a gas di potenza inferiore a 100 kw vanno revisionati anziché ogni 2 anni, come in precedenza, ogni quattro anni. La scadenza biennale si applica, invece, alle caldaie di potenza superiore ai 100 kw. Diverse le tempistiche anche per le caldaie alimentate a combustibile solido: per gli impianti sopra i 100 kw revisione ogni anno; per quelli di potenza inferiore ogni due. Gli impianti a pompa di calore, con funzione anche di raffrescamento, fino a 12 kw di potenza non hanno obblighi di ispezione; quelli tra i 12 e i 100 kw di potenza, azionati da energia elettrica, devono essere controllati ogni quattro anni, che scendono a due per potenze superiori. Un tecnico qualificato, invece, dovrà ispezionare ogni quattro anni gli impianti oltre i 12 kw azionati da motore endotermico, ogni due quelli alimentati con energia termica.
Tabella 1. Calendario di accensione
L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: |
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo |
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo |
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo |
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile |
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Zona F: nessuna limitazione |
Tabella 2. Calendario di manutenzione
Impianto | Alimentazione | Potenza | Controlli |
Con generatore a fiamma | Combustibile liquido o solido | da 10 a 100 kw | ogni 2 anni |
oltre 100 kw | ogni anno | ||
Gas | da 10 a 100 kw | ogni 4 anni | |
oltre 100 kw | ogni 2 anni | ||
Con pompa di calore | A compressione di vapore ad azionamento elettrico | da 12 a 100 kw | ogni 4 anni |
oltre 100 kw | ogni 2 anni | ||
A compressione di vapore ad azionamento endotermico | oltre 12 kw | ogni 4 anni | |
Ad assorbimento con energia termica | oltre 12 kw | ogni 2 anni |