Il 16 giugno 2014 è scaduto il termine per pagare la prima rata della tasi, la tassa sui servizi indivisibili comunali, in quei Comuni che hanno adottato le delibere con le aliquote a maggio scorso (per tutti gli altri vi è la proroga al 16 ottobre 2014). Ma come rimediare se non si è rispettata la scadenza di giugno? Quali sono le sanzioni che si pagano?
La Tasi è sorella dell’IMU non solo perché ha la stessa base imponibile, ma anche perché si applica l’istituto del ravvedimento operoso per chi non ha rispettato la scadenza della prima rata e pagato il dovuto entro il 16 giugno. In pratica per chi non ha pagato entro il 16 giugno è possibile ravvedersi e pagare anche dopo, insieme a sanzioni e interessi con importi diversi, a seconda dei giorni di ritardo.
Così per chi paga entro 14 giorni dalla scadenza (dal 17 al 30 giugno 2014), oltre all’importo dovuto si dovrà pagare una mini sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo insieme agli interessi legali all’1%. Chi paga la Tasi dai 15 e fino ai 30 giorni successivi alla scadenza ( dal 1 al 16 luglio 2014), la sanzione è pari al 3%; infine per chi paga entro un anno dalla scadenza fissata (entro il 16 giugno 2015), la sanzione sale al 3,75%, sempre applicando gli interessi all’1% annuo.
Il pagamento in ritardo con il ravvedimento deve essere eseguito sempre con il modello F24 in cui l’interessato deve barrare la casella “Ravv”.
Queste sono le regole generali, ma nei giorni scorsi, in considerazione del caos creato con l’annuncio e poi con l’emanazione del decreto che ha sancito la proroga al 16 ottobre del pagamento della Tasi nei Comuni che non hanno deliberato entro maggio le aliquote, dal Ministero dell’economia e delle finanze rassicurano che con tutta probabilità per chi non ha pagato la tassa entro giugno, non si applicheranno le sanzioni.