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Che l’Italia sia un Paese a rischio terremoto è fatto ormai noto. Basta osservare la mappa realizzata dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) per rendersi conto di come la linea viola, che indica le zone critiche, solchi gran parte del territorio, attraversando le aree del Centro fino a raggiungere lo Stretto di Messina e quindi la Sicilia. Nonostante la mappa sia costantemente aggiornata (come avvenuto dopo il sisma del 2012 in Emilia Romagna), in numerose zone del Paese si continua a sottovalutare il pericolo terremoto. La questione non riguarda le nuove costruzioni, regolate da una normativa severa e tra le più complete a livello mondiale, ma gli edifici esistenti. Molti sono stati realizzati ignorando le normative antisismiche, altri hanno subito interventi di ristrutturazione più o meno invasivi, che talvolta hanno compromesso la statica. Come nei casi (numerosi), in cui il tetto originario in legno è stato sostituito con una copertura in cemento armato, che ha appesantito la struttura rendendola vulnerabile.
In sintesi
- Esiste una mappa di pericolosità sismica dell’Italia
- A breve, obbligatorio il fascicolo di fabbricato (carta d’identità della casa)
- Gli incentivi fiscali per le misure antisismiche sono stati incrementati
* Normativa italiana in tema di terremoto: la legge n. 64 del 2 febbraio 1974, data di entrata in vigore, tratta dei “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche“, mentre nel 1981 il Consiglio nazionale delle Ricerche predispone la classificazione del territorio nazionale in tre categorie sismiche. Seguono una serie di decreti ministeriali, fino ad arrivare al 2002, dopo il terremoto in Puglia e Molise, quando l’Italia (tutta e non solo in parte) viene classificata in 4 zone a diversa pericolosità: ma è già il 2004 quando la mappa diventa “di riferimento”. Sei anni dopo, il 14 gennaio 2008, il Ministero delle Infrastrutture, insieme al Ministero dell’Interno e alla Protezione civile, emana un decreto che approva le nuove norme tecniche per le costruzioni, obbligatorie a partire dal 1 luglio 2009.
Legge
Decreto Ministeriale 14/1/2008
Emanato dal Capo Dipartimento della Protezione civile, approva le nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30. L’applicazione di tali norme diventa obbligatoria dal 1° luglio 2009, come previsto dalla legge n.77 del 24 giugno 2009.
Commissione grandi rischi
La denominazione completa è: Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi. È la struttura di collegamento tra il Servizio nazionale della Protezione civile e la comunità scientifica. La sua funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del capo dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi. A seguito dell’eccezionale evento sismico dell’agosto 2016 e per garantire il proseguimento, senza soluzione di continuità, dei lavori, è autorizzata la proroga di 180 giorni dalla scadenza del termine di durata della Commissione, fissato per l’1/2/2017.
Una carta d’identità per la casa
In Italia, molti dei provvedimenti correlati al rischio sismico si sono concretizzati a tragedia avvenuta. L’ultimo caso, il terremoto dell’agosto 2016: il Governo, anche su pressione degli addetti ai lavori che da tempo invocavano misure più severe per contenere danni e vittime, ha dovuto accelerare su due fronti: il “Fascicolo di fabbricato” e la nuova classificazione sismica degli edifici. Il primo è una sorta di carta d’identità dell’edificio che, attraverso metodi oggettivi e uniformi, attribuisce indici di efficienza. Il documento fotografa lo stato di conservazione e degrado del fabbricato, includendo dati su componenti statiche, impiantistica e ristrutturazioni avvenute nel corso degli anni. In particolare, queste ultime informazioni forniscono al manutentore un quadro completo sulla storia dell’edificio e, di conseguenza, indicano a chi materialmente esegue i lavori di ristrutturazione quale strada seguire. Se, quindi, per esempio, è necessario sostituire il tetto e il fascicolo riporta che in origine la copertura era stato realizzata in legno, la ditta che compie l’intervento dovrà attenersi a questa indicazione, costruendo un tetto in legno. Si eviterà così, di appesantire la struttura con una copertura in cemento. Al pari del fascicolo del fabbricato, anche la classificazione sismica degli edifici è in attesa di diventare legge. Sulla falsariga della classificazione energetica, secondo le linee guida rese pubbliche nei mesi scorsi, gli edifici saranno suddivisi in sei categorie (indicate con le lettere, dalla F, più alto, alla A, più basso) a seconda del rischio sismico. La classificazione consentirà inoltre al proprietario di valutare gli investimenti economici necessari per la manutenzione e la messa in sicurezza del proprio fabbricato. I costi da sostenere saranno più contenuti per le strutture già costruite con criteri antisismici e ovviamente più onerosi per gli edifici datati. Si potrà così valutare, conti alla mano, la soluzione più conveniente da adottare.
Il parere dell’esperto prima, durante e dopo
È un dato di fatto: alcuni edifici che hanno subito danni a seguito dei terremoti, prima del sisma erano stati oggetto di interventi di ristrutturazione. Soprattutto nelle zone più a rischio, lavori apparentemente semplici e di routine, eseguiti nei singoli appartamenti, come l’abbattimento di una parete, l’apertura di un vano porta o una sopraelevazione, avevano invece compromesso la stabilità del palazzo rendendolo più fragile. Il motivo? Interventi eseguiti senza progetto né controllo, oppure non a norma ed effettuati da manodopera non specializzata. Ecco perché diventa fondamentale, oltre che obbligatorio e doveroso, rivolgersi sempre a un esperto in costruzioni che, in base alle caratteristiche strutturali dell’edificio e della singola unità immobiliare, deve valutare la fattibilità dell’opera progettata. E questo ancor più nelle aree sismiche, dove il parere del professionista dovrebbe essere un passaggio obbligato, anche quando si tratta di migliorare la tenuta di un edificio rispetto a eventi naturali. Intervento che andrebbe poi verificato e certificato, ancora una volta, da un esperto.
Adeguare o ricostruire?
Le norme antisismiche applicate alle nuove costruzioni esistono e funzionano. L’esempio di Norcia, colpita dal terremoto nel settembre 1997 e ricostruita a norma, lo conferma. Nella cittadina umbra, distante solo 17 Km dall’epicentro del recente terremoto, si sono sì verificati dei danni (negli edifici storici e nei monumenti), ma le nuove costruzioni hanno resistito. Ciò significa, almeno nelle zone sismiche, che è preferibile abbattere e ricostruire anziché mettere in sicurezza l’esistente. Non sempre questa via è percorribile, anche per i lunghi tempi della nostra burocrazia; diverso poi è il caso della salvaguardia del patrimonio storico, che va ovviamente tutelato.
Sisma bonus: gli sconti fiscali per chi mette a norma
Grazie alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017, chi esegue un intervento di adeguamento sismico può usufruire del cosiddetto “sisma bonus” valido dal 1/1/2017 al 31/12/2021. Si tratta di una detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di 96 mila euro. Sono inclusi anche i costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione. Da quest’anno, tale sconto Irpef (che riguarda le abitazioni principali o le attività produttive), è esteso anche agli edifici della zona sismica 3 (quelli delle zone 1 e 2 erano già agevolati). Se l’intervento che si va ad effettuare determina il passaggio a una classe di rischio inferiore (che ricordiamo sono 6, dalla F alla A), la detrazione sale al 70%; se le classi “guadagnate” sono due, lo sconto passa all’80%. Le opere eseguite sulle parti comuni di edifici condominiali godono dello scorporo del 75% oppure dell’85%.
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