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Il testamento è l’unica possibilità che viene offerta per scegliere, in vita, cosa lasciare e a chi. Le proprie volontà, però, subiscono tutte le limitazioni dettate dalla scelta legislativa di evitare, quanto più possibile, la dispersione del patrimonio familiare. Un concetto di famiglia che risale agli antichi Romani, già impegnati a trovare soluzioni eque a questo genere di problemi. Non si parlava di affetti familiari, solo di rapporti economici: il patrimonio della “familias” andava preservato e protetto per non frammentarlo. Il nostro Codice civile, per regolare le questioni ereditarie, attinge largamente dal diritto romano e fa proprie le stesse finalità.
La successione nel Codice civile
Quando manca un testamento si applicano le regole della successione detta “legittima”. Per la nostra tradizione giuridica, la distribuzione del patrimonio del “de cuius” è una questione familiare e la legge si preoccupa di iniziare la ricerca degli eredi usando un metodo a cerchi concentrici dove i familiari più vicini escludono quelli più lontani. Sono chiamati all’eredità: oltre al coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado. Il Codice civile individua gli eredi “necessari” (o “legittimari”) nella cerchia più stretta dei familiari: questi sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi (se non vi sono discendenti). Ognuno di questi eredi “privilegiati” ha un vero e proprio diritto di ereditare una quota del patrimonio che potrà far valere davanti al Giudice in caso venga leso dal testamento. Il “testatore”, cioè chi fa testamento, seppur limitato dal diritto successorio, conserva la facoltà di decidere di una parte dei propri averi. Deve però stare particolarmente attento al fatto che le quote del patrimonio di cui può disporre liberamente (quote disponibili) si modificano in funzione del tipo e del numero degli eredi necessari. Facciamo un esempio: se il testatore lascia quale “legittimario” unicamente un figlio, la “disponibile” sarà pari alla metà del patrimonio, se invece ci sono il coniuge e due figli potrà disporre di appena un quarto.
EREDI NECESSARI: QUOTE DI PATRIMONIO SPETTANTI
Ai legittimari spettano di diritto delle quote del patrimonio che variano a seconda della concorrenza tra le diverse figure di eredi necessari e il loro numero.
Tre possibilità di testamento
La legge è attenta nel disciplinare la forma del testamento e il motivo di questo rigore risiede nel fatto che le disposizioni testamentarie si affiancano, e talvolta sostituiscono, quanto la legge avrebbe previsto per la successione. Così si delineano tre forme di testamento.
- Testamento pubblico: atto con cui il notaio trascrive le dichiarazioni di ultima volontà, in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore (ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni).
- Testamento segreto: atto redatto di pugno dal testatore nel rispetto delle forme del testamento “olografo” (di cui al punto successivo) senza testimoni e successivamente consegnato a un notaio in presenza di due testimoni.
- Testamento olografo: si tratta del “testamento fai da te”, scritto e sottoscritto dal testatore.
* Non fanno parte del patrimonio ereditario il trattamento di fine rapporto, l’indennità di preavviso, l’importo di assicurazione sulla vita. Conseguentemente, non cadendo in successione, non si dichiarano nella successione; non si computano per l’imposta di successione; i beneficiari possono anche rinunciare all’eredità conservando il diritto alla loro riscossione.
Olografo: come si deve redigere
Approfondiamo l’ipotesi “low cost”, cioè il testamento olografo, per il quale sono previsti due presupposti tassativi:
- A) certezza sulla data
- B) certezza sulla persona che lo ha redatto e sottoscritto.
Data: Partiamo dal principio che la stessa persona può redigere un numero infinito di testamenti. Si deve sapere anche che tutte le disposizioni non successivamente revocate rimangono valide. A questo punto risulta evidente l’importanza della datazione dell’atto per capire a quale dare attuazione. Risulta inoltre evidente che ricostruire le “reali” volontà, operando un complicato raffronto fra le diverse parti di atti successivi, porta a difficoltà interpretative notevoli, pertanto è sempre buona norma esordire, in apertura del testamento più recente, con qualche frase del tipo: ”Revocata ogni precedente disposizione testamentaria eccetera”
Firma: Proprio per garantire la genuinità della provenienza di quanto scritto, la legge impone che il testamento sia scritto e sottoscritto di pugno dalla persona stessa. La logica è chiara: non si vuole che qualcun altro predisponga un testamento che, magari inavvertitamente, viene firmato da chi quelle disposizioni in realtà non le voleva proprio. Inoltre questa formalità rende anche evidente la capacità intellettiva di chi dispone dei propri beni per quando non sarà in vita. Di solito chi sente l’impulso di lasciare le proprie volontà è una persona anziana, magari bisognosa o in salute precaria, che potrebbe diventare facile bersaglio della cupidigia di chi la circonda.
Un suggerimento utile
- Acquistare una busta per fogli A4.
- Scollare o tagliare le due parti della busta in modo da poter scrivere sulla parte interna.
- Il testamento va scritto a mano sulla parte interna della stessa busta avendo l’accortezza di lasciare larghi margini laterali, completandolo con data e firma per esteso.
- Ricomposti i lembi, si incollano le parti della busta come in origine.
- La busta-testamento è da indirizzare a sé stessi con raccomandata semplice.
- Bisogna fare attenzione a recarsi in giornata presso l’Ufficio postale, in modo che la data del timbro postale sia la stessa di quella della redazione dell’atto. In questo modo si ha prova certa della data, perché il timbro postale viene apposto sul retro dello stesso testamento.
F.A.Q. TESTAMENTO, SUCCESSIONE E DIVISIONE DEI BENI
Le donazione fatte in vita, che effetto hanno nel momento dell’apertura della successione?
Per individuare la quota che spetta a ogni erede la formula è la seguente: “valore della quota” detratte “le donazioni ricevute dal defunto in tutto l’arco della vita”.
Con il testamento si possono escludere dall’eredità il coniuge, i figli e gli ascendenti (legittimari)?
No: questi parenti godono di particolare tutela e rappresentano gli eredi “necessari”, limitatamente alla quota del patrimonio prevista nel Codice civile.
I coniugi possono fare un unico testamento?
No: il testamento è un atto personale, quindi ciascuno dei due deve redigere e sottoscrivere il proprio atto.
Per evitare un doppio passaggio di proprietà si può disporre nel testamento di beneficiare un soggetto dell’usufrutto di un immobile attribuendo contemporaneamente la nuda proprietà della stessa casa a una persona diversa?
Sì: con l’usufrutto vitalizio il soggetto beneficiato godrà pienamente e per tutta la durata della sua vita dell’immobile. Dopo il decesso, senza bisogno di un nuovo atto (quindi si evitano ulteriori spese per notaio e imposte) chi era stato beneficiato della “nuda proprietà”, ne diventerà pieno proprietario. Queste determinazioni testamentarie sono molto efficaci per evitare di ledere la quota riservata agli eredi necessari, perché, se si attribuisce la nuda proprietà al legittimario, questo difficilmente non verrà leso nella quota di eredità a lui riservata.
È possibile con lo stesso testamento nominare più beneficiari?
Sì: si possono indicare più persone alle quali attribuire quote diverse di patrimonio ereditario.
È consentito disporre con testamento solo di certi beni e non su tutto il patrimonio?
Sì: se il testamento riguarda solo una parte del patrimonio (erede pro quota) o solo singoli beni (legato); per quanto rimane dell’asse ereditario si dovranno applicare le norme della successione legittima.
Il testamento può prevedere di assegnare lo stesso bene a più soggetti?
Sì: come ogni bene può essere condiviso tra più persone, così nulla vieta al testatore di disporre che diversi soggetti diventino proprietari di quote dello stesso bene.
In quale caso i fratelli obbligatoriamente ereditano?
Dobbiamo ricordare che i fratelli non sono eredi necessari e che pertanto possono essere esclusi dalle disposizioni testamentarie. Quali eredi legittimi, succedono solo in assenza di figli ed eventualmente, concorrono all’eredità con il coniuge e con gli ascendenti (genitori, ecc).
Come si devono indicare i beneficiari nel testamento?
La legge nulla prescrive su questo aspetto, ma non scordiamo da una parte il buon senso e dall’altro che stiamo scrivendo un atto “giuridico” che magari contiene delle determinazioni dai risvolti economici importanti. Pertanto, l’individuazione dei soggetti deve essere chiara “ai posteri” quindi non scordiamoci, oltre a nome e cognome o la ditta dell’associazione o della società, di inserire tutte quelle indicazioni che risulteranno logicamente utili a individuare con precisione il beneficiario.
È meglio scrivere più copie dello stesso testamento?
No: se per copie intendiamo atti identici firmati tutti in originale, queste saranno più facilmente fonte di confusione che di certezza.Se invece intendiamo delle fotocopie dell’originale, non hanno alcun valore se non quello di stimolare la ricerca dell’originale (che, se non trovato, sarà come non fosse mai esistito).
Che cosa succede se scrivo il testamento al computer?
La redazione a mano del testamento e scritto di pugno del testatore è uno dei requisiti imprescindibili, pertanto non c’è altra soluzione che armarsi di pazienza e fare attenzione ad avere una calligrafia comprensibile.
Qual è il luogo migliore per conservare il testamento e avere la sicurezza che venga trovato ed eseguito?
Certamente il soggetto preposto a questa funzione di garanzia è il notaio (con i relativi costi), diversamente si rimane in balia dell’affidabilità della persona individuata. Se non si ha particolare fiducia nei parenti, sarà opportuno evitare di affidare la custodia del testamento agli eredi legittimi, meglio consegnarlo a un soggetto destinatario di una disposizione a titolo particolare, in modo da stimolare il suo interesse a dar notizia dell’esistenza del testamento dopo la scomparsa del testatore.
È possibile modificare il testamento in un momento successivo?
Sì: l’atto è sempre modificabile anche solo parzialmente.
Che cosa succede se il testamento intacca le quote destinate ai legittimari (o necessari)?
Costoro possono impugnare il testamento davanti al Giudice, perché lesivo dei loro diritti; oppure offrire formale acquiescenza alle disposizioni testamentarie.