Mini guida al calcolo Tasi 2018

Le regole per il calcolo Tasi e Imu sono le identiche: ecco una breve guida per capire quanto pagare entro lunedì 18 giugno.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 16/06/2018Aggiornato il 16/06/2018
Mini guida al calcolo Tasi 2018

Il 18 giugno scade il termine per pagare l’acconto imu e l’acconto tasi dovute per il 2018. Entrambe non sono dovute sulle abitazioni principali non di lusso o di pregio, quindi classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Se l’Imu è sempre a carico del proprietario, la Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili, viene pagata anche dall’inquilino se l’immobile in cui vive è adibito ad abitazione principale e se la detenzione supera i 6 mesi nel corso dell’anno. La Tasi viene pagata dall’inquilino solo se l’abitazione principale rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9: in tal caso la quota di tributo a carico dell’inquilino varia dal 10 al 30% a seconda di quanto previsto dal Comune della delibera relativa e la restante parte tra il 70 e il 90% a carico del proprietario. Quest’ultimo è tenuto sempre a pagare la Tasi sull’immobile concesso in locazione, a prescindere dalla categoria catastale, in quanto si prefigura come seconda casa.

Calcolo Tasi 2018

Come effettuare il calcolo dell’acconto Tasi dovuto entro il 18 giugno? Si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e si applica il coefficiente per la tipologia di immobile. Tali coefficienti sono:

  • 160 per le abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi (categoria catastale da A/1 a A/11 – escluso A/10)
  • 80 per uffici o studi privati (categoria A10)
  • 140 per collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli (categoria catastale da b1 a b8)
  • 55 per negozi e botteghe (categoria catastale c1).

Si ottiene così l’imponibile a cui si applica l’aliquota fissata dal Comune di appartenenza. Per l’acconto 2018 si applicano le aliquote dell’anno scorso.  Quindi se non ci sono state variazioni nel corso del 2017 o del 2018 – variazioni come acquisti, vendite o successioni – il contribuente può sommare la Tasi pagata nel 2017  tra acconto e conguaglio e versare entro lunedì 18 giugno il 50% di tale importo. Poi a dicembre si farà il saldo tenendo conto delle delibere nuove che verranno decise dal singolo Comune nel corso dell’anno.

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