Per cercare soluzione alle liti condominiali, non c’è solo la mediazione. Sempre escludendo l’intervento del giudice, c’è anche la negoziazione assistita.
Una è la negoziazione assistita, un accordo tra le parti per trovare una soluzione avvalendosi dell’assistenza di uno o più avvocati, i “negoziatori” appunto. Le parti si ripromettono di “cooperare in buona fede e con lealtà” e controfirmano la decisione presa a seguito della negoziazione (decreto legge 132/2014 ), che equivale a una sentenza.
La negoziazione è obbligatoria in alcuni casi ma non in tutti è sempre applicare. L’iter ha durata massima di 3 mesi, prorogabili di 30 giorni su richiesta di entrambe le parti.
Nella procedura, l’avvocato ha il dovere deontologico di informare della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, con il divieto però di impugnare poi l’accordo.
La controparte riceve un invito scritto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, invito che deve specificare il motivo della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata e dell’esecuzione provvisoria.
La controparte, nei trenta giorni dalla ricezione, può rifiutare l’invito, non aderire o aderire. Se l’invito è rifiutato o non accettato nel termine detto, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine (30 giorni) decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
La convenzione di negoziazione assistita, oltre all’oggetto della controversia, deve indicare il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura. L’accordo costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (iscrizione registrata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a seguito di una sentenza di condanna).