Il decreto “destinazione Italia”, il D.L. 145 del 23 dicembre 2013 ha introdotto delle novità importanti per quanto riguarda l’APE, l’attestato di prestazione energetica degli edifici, sia in merito alla nullità degli atti stipulati senza allegazione, sia per gli stessi atti che richiedono obbligatoriamente l’APE, nato in sostituzione dell’ACE.
Atti senza APE
La sanatoria
In particolare il decreto ha eliminato la sanzione prevista della nullità degli atti di trasferimento di immobili, in cui è obbligatorio allegare l’APE, ma solo in casi specifici, ossia solo per quei contratti stipulati nell’arco di tempo che va dal 4 agosto 2013 al 24 dicembre 2013. In sostanza tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso e locazione di edifici senza allegazione dell’APE sarebbero nulli, ma così non è per quelli stipulati tra il 4 agosto e il 24 dicembre 2013, secondo quanto dispone il decreto “destinazione Italia”. Una sorta di mini sanatoria che può essere chiesta da una delle parti del contratto, sempre che non sia stata già dichiarata la nullità del contratto con sentenza passata in giudicato. La mini sanatoria però ha un prezzo, ossia si deve pagare una sanzione pecuniaria, detta proprio “sanzione per la mancata allegazione dell’APE” che varia da 1000 a 4000 euro.
Obbligo APE per contratti di locazione di interi edifici
L’altra novità introdotta dal decreto legge n. 145 del 2013, riguarda l’obbligo di allegare e consegnare l’attestato solo per gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e per nuovi contratti di locazione avente ad oggetto interi edifici e non singole unità immobiliari. L’APE quindi dovrà essere allegato dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto destinazione Italia, solo per le nuove locazioni di interi edifici. Per tutti i contratti stipulati la prima volta che non abbiano durata inferiore a 30 giorni all’anno, rimane solo l’obbligo per il locatore di informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto di locazione, al momento in cui iniziano le trattative, senza alcuna allegazione dell’APE.