Di fatto sono diventati sei gli anni per godere della possibilità di eseguire i lavori su aree o immobili vincolati per i quali era stata richiesta un’autorizzazione paesaggistica. Lo ha stabilito la legge di conversione del Dl 91/2013, portando a regime la proroga di un anno per tutti i nulla osta rilasciati. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplina l’autorizzazione paesaggistica, dal 9 ottobre, data dell’entrata in vigore della legge, allunga la durata quinquennale prevista per completare lavori e progetti in aree sottoposte a tutela paesaggistica. Autorizzazione paesaggistica necessaria soltanto in alcuni casi. Non serve, per esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo, i quali, in base alla rilevanza delle opere da eseguire, possono esigere soltanto autorizzazione ordinaria o semplificata. Per conoscere nel dettaglio l’elenco degli interventi di lieve entità per cui è sufficiente l’autorizzazione semplificata, si consiglia di consultare l’allegato 1 del Dpr 139 del 9 luglio 2010. Prima che entrasse in vigore la conversione del Dl 91/2013, scaduto il periodo di 5 anni, per proseguire i lavori occorreva ottenere un nuovo permesso. Ora la conclusione dei lavori può avvenire fino a un anno oltre il quinquennio e, solo qualora non bastasse, sarà necessario richiedere un’altra autorizzazione, che le sovrintendenze dovranno rilasciare entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione.
Autorizzazione paesaggistica: un anno di proroga
Con la conversione del Dl 91/2013, le pratiche per l'autorizzazione paesaggistica avranno a disposizione un anno in più per completare i lavori.
A cura di “La Redazione”
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