Lavori edilizi e titoli abilitativi: cosa cambia con il decreto Scia 2

Ecco cosa cambia nel quadro normativo sui titoli abilitativi da richiedere per i lavori edilizi con l'entrata in vigore del decreto Scia 2.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 09/12/2016Aggiornato il 09/12/2016
Lavori edilizi e titoli abilitativi: cosa cambia con il decreto Scia 2

Per eseguire lavori edilizi più o meno importanti occorrono dei titoli abilitativi da richiedere al Comune, che sono Cil o Cila (Comunicazione di inizio lavori e Comunicazione di Inizio lavori asseverata), Scia (Segnalazione certificata di Inizio attività) e Permesso di costruire. Per semplificare l’attuale quadro normativo è stato adottato il decreto “Scia 2” (d. lgs. n. 222 del 2016) in vigore dall’11 dicembre 2016 che interviene sul Testo Unico dell’edilizia  indicando nei dettagli quali comunicazioni occorre eseguire per realizzare un certo intervento. Vediamo nei dettagli.

Innanzitutto c’è da dire che esistono alcuni interventi cosiddetti di “edilizia libera” nel senso che non necessitano di alcun titolo abilitativo da richiedere al Comune per poter essere realizzati. Tali interventi sono:

  • manutenzione ordinaria
  • installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw
  • interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche purché non comportino la realizzazione di ascensori esteri o manufatti che cambiano la sagoma dell’edificio.

Per altri lavori come il restauro e il risanamento conservativo – sono quegli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili come ad esempio i lavori mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali – che non interessano le parti strutturali dell’edificio è previsto il rilascio della  Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata.

La Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività invece sarà richiesta in caso di:

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio
  • ristrutturazione edilizia.

La Scia si può utilizzare anche per le varianti a permessi di costruire che non comportano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. I lavori realizzati con Scia possono iniziare lo stesso giorno in cui si presenta la documentazione. Il soggetto che ha presentato la Scia o che è titolare del permesso di costruire può richiedere il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori o presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista.

Il Permesso di costruire continua a essere richiesto in caso di nuova costruzione di manufatto edilizio. Tuttavia vengono individuati alcuni interventi in cui la Scia è richiesta in alternativa al Permesso di costruire come ad esempio:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In questi casi, dopo la presentazione della Scia, è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

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