A livello nazionale ci sono indicazioni precise in merito alle procedure burocratiche per i lavori edilizi: le stabiliscono le leggi n. 73 del 22/5/2010 e n. 106 del 12/7/2011. E per capire come è classificato un intervento si deve fare riferimento al Testo unico dell’edilizia (Dpr 6/6/2001 n. 380). A livello locale però si possono riscontrare differenze e questo per almeno due motivi. In primo luogo non tutte le amministrazioni locali si sono adeguate. E poi perché le Regioni hanno libertà di azione anche riguardo a questo argomento. Per questo motivo, prima di intraprendere qualsiasi attività di ristrutturazione, è necessario informarsi presso l’ufficio tecnico del Comune o presso lo Sportello unico dell’edilizia (dove attivo).
Sono sei le tipologie di moduli, da compilare diversamente secondo l’intervento da realizzare. che può richiedere o meno la consulenza o l’intervento di un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere iscritto al relativo ordine professionale). Talvolta un iter può comportare due o più pratiche edilizie, spezzando il percorso in tempi e lavori separati.
Tre più “snelle”
- Attività libere: i lavori possono essere eseguiti senza burocrazia. Vale per manutenzione ordinaria e abbattimento barriere architettoniche (a esclusione della realizzazione di rampe e di ascensori esterni o di ogni altro manufatto che altera la sagoma dell’edificio).
- Comunicazione al Comune senza relazione asseverata: si deve inviare un modulo per informare che si intende eseguire i lavori. Si può utilizzare per esempio per il rifacimento di pavimentazioni esterne.
- Comunicazione al Comune con relazione asseverata: in questo caso bisogna consegnare un modulo, sottoscritto da un tecnico abilitato, con allegati relazione tecnica e progetto. Si ricorre a questa procedura per le opere di manutenzione straordinaria che non riguardino parti strutturali dell’edificio.
Tre più “impegnative”
- Segnalazione certificata di inizio attività (Scia): presentata da un professionista abilitato, è un’autocertificazione su specifico modulo che va corredata di relazione tecnica e progetti. I lavori possono avere inizio subito; ma l’amministrazione comunale ha tempo 30 giorni per avanzare provvedimenti. Serve per le opere di manutenzione straordinaria che interessano parti strutturali dell’edificio, comportano aumento del numero delle unità e incremento dei parametri urbanistici. Rientrano anche i lavori di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia purché non comportino aumento di unità o modifiche di volume, sagoma o prospetti.
- Denuncia di inizio attività (Dia): è un’autodichiarazione da parte del professionista che va consegnata in Comune completa di relazione e progetti; a differenza della Scia è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori (in Toscana scendono a 20). Vale per tutti gli interventi che non rientrano nelle pratiche precedentemente menzionate; nei casi in cui il Permesso di costruire non è obbligatorio e anche in alternativa a questo.
- Permesso di costruire: con la stessa procedura per la Dia qui si chiede l’autorizzazione per nuove costruzioni o ampliamenti, per opere assoggettate ad assensi e per quelle subordinate al Permesso secondo le disposizioni regionali. In più, per ogni situazione in cui il committente lo ritenga utile. La domanda viene esaminata da una commissione tecnica comunale e, se entro i termini previsti, questa non si pronuncia scatta il “silenzio-assenso”: i lavori possono essere iniziati.