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L’utilizzo dei vani sotto la copertura è finalizzato alla riqualificazione edilizia e permette di ottimizzare il patrimonio immobiliare esistente limitando l’utilizzo di suolo urbano. Per questo è ammesso in tutta Italia ed è disciplinato da leggi a carattere regionale, con alcune differenze.
Trasformare il sottotetto in abitazione: i requisiti
Altezze e luminosità minime dei locali sono alla base delle leggi edilizie italiane, determinate da norme che fanno capo al Ministero della Salute, perché è alla tutela di questa che sono finalizzate. Uno strappo alle regole c’è sempre ed è quello previsto dalle leggi di quasi tutte le Regioni e le Province autonome della penisola in merito alle altezze dei sottotetti. Ogni Regione (Valle d’Aosta esclusa) ha voluto che tali deroghe alle norme sulle altezze valessero solo nel recupero dei sottotetti esistenti a una certa data (vedi tabella). In compenso si concede la possibilità di fare eccezione ai Regolamenti edilizi comunali, che non consentirebbero di incrementare la volumetria da destinare ad abitazione.
Limiti diversi
Le eccezioni prevedono un abbassamento dei soffitti rispetto alla misura minima di 2,7 metri sancita dalla legge nazionale. Di quanto, lo stabilisce ogni singola Regione: dai 2,4 metri di Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia e Veneto fino ai 2 metri di Lazio e Sicilia. Per bagni e corridoi sono talora ammesse misure ancora minori, e lo stesso vale per le abitazioni montane. In quest’ultimo caso, poiché i tetti sono spesso inclinati, si tracciano due diverse regole: la prima è che non può essere calpestabile la parte del pavimento sotto una certa altezza, la seconda è che si tratta di “altezza media ponderale”, cioè di una media tra le varie altezze del soffitto.
Garantire aria e luce
Un secondo vincolo posto dalle norme edilizie è quello dei rapporti aeroilluminanti (ovvero delle proporzioni tra finestre – e lucernari – che danno luce e aria alle stanze e la superficie di queste). Non tutte le Regioni si esprimono in merito: in Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia è rispettato il rapporto previsto dalla legge nazionale (finestre ampie almeno 1/8 del pavimento). Viceversa, una possibile riduzione è sancita in tutte le altre Regioni (come è rilevabile dalla tabella).
Alzare il tetto: dove sì e dove no
In Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sardegna e Umbria per raggiungere le altezze minime prescritte è possibile sopraelevare il tetto (o cambiare le linee di pendenza delle falde). In Piemonte il diritto a sopraelevare è escluso, ma restano gli eventuali incrementi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti purché tali aumenti siano a fini abitativi, esclusi i locali accessori, come le soffitte. Altrove l’innalzamento dei tetti è escluso.
Oneri e concessioni variano
Nella maggior parte delle località il contributo è previsto in misura ordinaria, come se si trattasse di ampliare un edificio. In Lombardia e Lazio i Comuni possono deliberare un incremento, entro il limite massimo del 20%. In Liguria, al contrario, il contributo può essere ridotto al 50%, se non è realizzata un’unità immobiliare autonoma o se c’è ampliamento di strutture turistiche o case popolari. Stessa riduzione in Piemonte, se è trascritta una dichiarazione notarile di pertinenza dei locali all’abitazione principale. In Sicilia è dovuta, oltre al contributo, una somma pari al 20% del valore catastale incrementato a seguito dell’aumento di superficie. In Abruzzo, infine, la nuova legge prevede il raddoppio dei soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Box o contributo al Comune
È necessario disporre di un box o un posto auto per rendere abitabili i sottotetti? In Emilia Romagna la risposta è «senz’altro sì» con la precisazione che i Consigli comunali possono chiedere una somma aggiuntiva che converta in denaro contante a favore dei Comuni la mancata disponibilità di posti auto. Buona parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia) prevede che gli spazi siano reperiti o monetizzati solo quando si realizzi nel sottotetto un’unità abitativa autonoma. In Basilicata gli standard sono necessari esclusivamente se il sottotetto reso abitabile supera del 15% il volume dell’intero edificio e in Calabria del 25%. In Veneto i parcheggi sono necessari solo se il singolo Consiglio comunale li pretende attraverso una delibera. In Umbria, viceversa, gli spazi auto non sono mai indispensabili.
Assicurare il risparmio energetico
In Emilia Romagna sono previsti requisiti di trasmittanza termica, di raffrescamento e di controllo della condensazione pari a quelli stabiliti per le ristrutturazioni globali. In Molise, Piemonte, Puglia e Liguria ci si richiama alla normativa vigente in materia di consumi energetici. In Lombardia devono essere assicurati i “requisiti di prestazione energetica previsti per le ristrutturazioni totali, qualora il recupero del sottotetto riguardi una volumetria superiore al 20% rispetto a quella esistente già riscaldata o questo sia servito da un impianto termico ad esso dedicato”.