La tari – la tassa sulla spazzatura – è il tributo che fa parte, insieme all’IMU e alla tasi, della iuc. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. A pagarle la TARI deve essere chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, il soggetto utilizzatore dell’immobile anche chi non ha casa di proprietà ma è in affitto. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, però la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Tari su garage, cantine, box auto: come si calcola?
La TARI si articola in tariffe che deve determinare ogni Comune tenendo conto della legge nazionale secondo cui il tributo si articola in una componente fissa (da moltiplicarsi per la superficie dell’abitazione) ed in una variabile (collegata al numero degli occupanti). La parte variabile della tariffa riflette la quantità dei rifiuti prodotti da ciascuna famiglia, presuntivamente collegata al numero dei componenti. La quota variabile non dipende quindi dalla superficie occupata: se una famiglia di tre persone occupa un’abitazione più piccola o più grande, la quota variabile è sempre la stessa, mentre cambierà la sola quota fissa in proporzione alla superficie.
Una delle domande più frequenti che ci si pone in riferimento alla TARI è se questa si applica su ognuna delle pertinenze annesse all’abitazione, cantina, garage, box auto, solaio. Molti Comuni difatti hanno applicato la quota variabile tante volte per quante pertinenze erano presenti. Un errore dice il Ministero delle Finanze che ha avuto modo di chiarire come la quota variabile della tariffa rifiuti deve essere calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze.
I contribuenti che così riscontrano un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio possono chiedere il rimborso a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore, ed entro 5 anni. Nell’istanza che non richiede particolari formalità deve essere indicati tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.