Stop al pignoramento dell’abitazione principale fino al 31 dicembre 2020. Questa la novità in vigore fino alla fine dell’anno e inserita nel Decreto ristori approvato dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e conseguentemente economica derivante dalla pandemia.
Stop pignoramento abitazione principale
L’art. 4 del d.l. 137/2020 prolunga, dall’originario termine del 30 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, la sospensione delle procedure esecutive che gravano l’abitazione principale del debitore, dovendosi intendere come tale un immobile, iscritto o iscrivibile al nuovo catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono stabilmente.
In altre parole i creditori non possono attivare la procedura di pignoramento– almeno fino al 31 dicembre – nei confronti di chi vive in affitto e non riesce a pagare il canone o chi non riesce a saldare le rate del mutuo, ma solo ed esclusivamente se riguardano l’abitazione principale.
Inoltre, questa abitazione deve essere accatastata ad uso esclusivo di abitazione e non deve appartenere alla categoria di lusso, in cui sono inserite ville, castelli e dimore storiche.
Pignoramento immobiliare: cosa significa
Il pignoramento è l’atto con il quale prende il via l’espropriazione forzata offrendo la possibilità a un creditore di soddisfare il proprio credito. Il pignoramento prevede la sottrazione di un bene al debitore, non intenzionato a restituire la somma di denaro dovuta e che poi viene forzatamente messo in vendita, al fine di ottenere una somma che vada a soddisfare il credito vantato.
Al fine di avviare tale proceduta è fondamentale che il credito possa vantare un provvedimento di condanna nei confronti del debitore. Solitamente si tratta di una sentenza o di un decreto ingiuntivo.
Come funziona il pignoramento? L’avvio della procedura presuppone l’avvenuta notifica al debitore del titolo esecutivo e del relativo atto di precetto, ossia un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo, entro un termine di regola non inferiore a 10 giorni e il decorso dei rituali 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto (salvo le riferite ipotesi di esecuzione immediata).
Con il pignoramento il debitore è nominato custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a percepire alcun compenso ma può anche abitarvi fino alla procedura di vendita.