Prestito vitalizio ipotecario: il finanziamento dedicato agli over 60anni

Dal Consiglio Nazionale del Notariato una breve guida sul prestito vitalizio ipotecario, lo strumento pensato per gli over 60anni.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 06/09/2018Aggiornato il 06/09/2018
comunicazione all'Enea

Un mutuo destinato agli over 60 anni con requisiti e caratteristiche particolari: parliamo del prestito vitalizio ipotecario, un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari a persone avanti con l’età e garantito da un’ipoteca sulla casa di residenza. Dal Consiglio Nazionale del Notariato arriva un utile vademecum con tutte le informazioni del caso, onde evitare trappole  e insidie.

Cos’è il Prestito Vitalizio Ipotecario

Innanzitutto è bene chiarire di cosa si tratta. Il prestito vitalizio ipotecario è un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari a persone di età superiore a 60 anni compiuti. Il finanziamento viene garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un immobile ad uso residenziale a garanzia della restituzione del prestito, degli interessi e delle spese.

Se la persona che richiede il prestito è coniugata o convivente more uxorio da almeno 5 anni e l’immobile da ipotecare in garanzia del prestito è la residenza di entrambi i coniugi o conviventi, il relativo contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo, purché anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni di età.

La durata del prestito

La durata del prestito non si può stabilire a priori  perché dipende dalla durata della vita del soggetto finanziato. Inoltre se il finanziamento è cointestato al coniuge o al convivente, si fa riferimento alla durata della vita del più longevo dei due della coppia.

Quando la banca chiede il rimborso integrale in un’unica soluzione del finanziamento?

Sono tassativi i casi in cui la banca può avanzare questa richiesta e trattasi di:

  • morte del soggetto finanziato
  • trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia
  • compimento di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile ( ad esempio  il caso in cui altri soggetti, dopo la stipula del contratto di finanziamento, prendano la residenza nell’immobile, fatta eccezione per i familiari del soggetto finanziato, intendendosi per tali i figli, il coniuge o il convivente more uxorio, nonché il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi?.

Il rimborso integrale del prestito può avvenire in due modalità:

  • senza capitalizzazione: in tal caso il soggetto finanziato rimborsa gradualmente gli interessi e le spese prima del verificarsi degli eventi su indicati; quindi al momento del rimborso dovrà essere restituito solo il capitale;
  • con capitalizzazione: alla scadenza del finanziamento dovranno essere rimborsati in unica soluzione sia il capitale che gli interessi e le spese capitalizzati annualmente.

Se si verificano tali eventi il rimborso deve essere eseguito entro 12 mesi.

Cosa succede alla morte del soggetto finanziato?

Entro 12 mesi dalla morte del soggetto finanziato spetta agli eredi rimborsare integralmente il finanziamento o, d’accordo con il finanziatore, provvedere in proprio alla vendita della casa. Decorso tale periodo solo il finanziatore ha facoltà di vendere la casa, senza necessità di dover ricorrere a un’ordinaria procedura esecutiva giudiziaria, al prezzo determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, soddisfacendo il suo credito e dando l’eventuale eccedenza agli eredi. Se entro altri 12 mesi la vendita non si sarà perfezionata, il prezzo si ridurrà ogni anno del 15%, fino a quando la casa non sia venduta. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese sostenute, non coprirà il credito del finanziatore questo nulla potrà chiedere agli eredi.

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