Per la realizzazione o ristrutturazione di un immobile si devono rispettare una serie di criteri e vincoli che ogni Comune individua nel cosiddetto regolamento edilizio, un insieme di misure che regola gli aspetti igienico tecnici, estetici e di sicurezza delle abitazioni e delle loro pertinenze. Ogni Comune tramite apposita delibera si dota di un proprio regolamento edilizio in cui sono indicate le distanze da rispettare tra gli edifici, quelle delle costruzioni dalla strada, le altezze massime delle costruzioni, quelle minime interne dei locali di abitazione, nonché le superfici minime degli immobili in base alle loro destinazioni d’uso, i rapporti aeroilluminanti, quindi la grandezza delle superfici finestrate rispetto all’area dei locali.
Per quanto riguarda il Comune di Roma il provvedimento di riferimento, modificato e aggiornato, è la delibera 18.8.1934 n. 5261. Vediamo nel dettaglio cosa prevede. Per quando concerne la grandezza delle stanze, nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati specifici requisiti di altezza minime. Quella indicata per i locali adibiti ad abitazione è di 2,70 metri e le stanze da letto e quelle di soggiorno devono essere dotate di finestra apribile all’aria aperta. Per quanto riguarda la superficie abitabile, per ogni abitante deve esserne assicurata una non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti ed a 10 mq per ciascuno dei successivi. Le stanze non devono avere una superficie inferiore a 9 mq e la stanza da letto doppia non può essere inferiore a 14 metri quadri di superficie. La stanza di soggiorno deve avere una superficie di almeno 14 mq e qualora ci sia l’angolo cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Tutti i locali degli alloggi, tranne quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli devono godere di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per quanto riguarda le finestre per ogni locale di abitazione, l’ampiezza deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Le cucine devono avere un’altezza non inferiore a quella degli altri ambienti con una cubatura non inferiore a 15 metri cubi ed almeno una finestra apribile all’aria aperta della superficie minima di 1,50 mq. L’altezza utile minima interna dei locali adibiti a bagni e gabinetti è fissata in 2,40 m. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di aspirazione meccanica. Almeno un locale bagno deve essere dotato degli impianti igienici quali vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Per i corridoi, disimpegni in genere e ripostigli l’altezza minima interna è di 2,40 metri.
Il regolamento edilizio del Comune di Roma definisce anche i criteri da rispettare per rendere abitabili i sottotetti. In particolare la cubatura deve essere di 25 metri cubi e devono essere muniti di controsoffitto con camera d’aria d’altezza non minore di 25 cm, ventilata a mezzo di aperture verso l’esterno munite di griglie. Inoltre tra il piano del pavimento ed il soffitto deve esserci un’altezza non minore di 2 metri. I fabbricati per uso di civile abitazione devono anche essere provvisti di scale che uniscono tutti i piani nella misura minima di una per ogni 350 mq di superficie coperta. È vietato costruire scale di legno quando debbano servire a più appartamenti. Nei casi in cui ne sia permessa la costruzione, questa deve essere curata in modo che il legno sia visibile; deve inoltre esservi almeno un’altra scala costruita con materiali incombustibili.
Il testo completo del Regolamento edilizio di Roma