Rumori molesti: che cosa dice la legge

Condominio: che fare quando rumori molesti, fumi e odori provocati dai vicini non sono più tollerabili? E se abbaia incessantemente il cane?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 27/03/2018Aggiornato il 27/03/2018
Rumori molesti: che cosa dice la legge

Il proprietario di un’abitazione non può impedire rumori molesti,  immissioni di fumo o di calore, esalazioni, e altri disturbi simili derivanti dal fondo del vicino, se questi non superano la normale tollerabilità. Questo non vuol dire che, se il vicino di casa è una persona particolarmente chiassosa o avvezza a grandi ed odorosi banchetti, si debba “subire” in silenzio, barricandosi in casa.

Al contrario, il Legislatore ha inteso affermare che è necessario “sopportare” le immissioni prodotte dal vicino fino a quando queste non superano la cosiddetta “soglia di normale tollerabilità”.

Tale soglia viene considerata come il limite, da valutare in concreto, caso per caso, che un soggetto medio, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, può tollerare.

In altre parole, sarà necessario verificare l’intensità dei fumi, del calore e dei rumori prodotti dal caro vicino e la loro idoneità a recare pregiudizio nei confronti di chi li subisce.

E se a provocare rumori molesti è il cane?

E se il responsabile dei rumori non fosse il vicino ma il suo compagno a quattro zampe? La legge non individua una misura di decibel entro il quale l’abbaiare del cane è vietato, né fissa un orario specifico entro il quale il medesimo ha la possibilità di lasciarsi andare a lunghi ed intensi ululati.

Anche in questa ipotesi è necessario fare riferimento alla situazione concreta e verificare se il rumore si manifesti in orari notturni o diurni, in territori di campagna o in pieno centro abitato e se, dunque, superi la soglia della normale tollerabilità prevista all’art. 844 c.c.

Non sono molte le pronunce dei giudici in materia, ma è comunque possibile affermare che i Giudici sembrano essersi uniformati al principio di responsabilizzazione del padrone del cane, tutelando comunque il diritto di abbaiare dell’animale.

Sotto il primo punto di vista, il padrone del cane deve comportarsi in maniera diligente ed evitare che il proprio animale possa recare disturbo al vicinato. Ad esempio, evitando di lasciare il cane da solo, se ciò lo rende nervoso, o comunque sarà necessario prevenire le possibili cause di agitazione dello stesso.

Allo stesso modo, però, i Giudici hanno affermato che la natura del cane non dovrà essere svilita al punto da impedirgli del tutto di abbaiare, sicchè saltuari ed episodici momenti di disturbo dell’animale dovranno essere tollerati dai vicini.

In realtà, la giurisprudenza di merito – ed in particolare il Tribunale di Lanciano – si è spinta oltre: sempre nel rispetto del divieto di superare la soglia di normale tollerabilità, è stato riconosciuto un vero e proprio “diritto del cane” ad abbaiare come espressione e manifestazione della sua natura.

Ma attenzione, nell’ipotesi in cui il padrone si disinteressi del proprio compagno a quattro zampe e gli permetta di recare molestie uditive ai vicini di casa, si potrà incorrere nella responsabilità per il reato di cui all’art. 659 comma 1 c.p., che sanziona penalmente il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (c.d. “disturbo della quiete pubblica”) con l’arresto fino a tre mesi oltre alla pena pecuniaria.

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