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Chi decide di mettere in sicurezza il proprio immobile adottando specifiche misure antisismiche può usufruire del cosiddetto sisma bonus, una detrazione fiscale che consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. A quanto ammonta questa detrazione? La percentuale e le regole per poter fruire del sismabonus sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa è effettuata. Vediamo nei dettagli.
Sismabonus: quale percentuale di detrazione
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 il sismabonus è una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il sismabonus sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Dal 1° gennaio 2017 rientrano poi, tra le spese detraibili, anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Il sismabonus per i condomini
Per quanto riguarda gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali la detrazione ha misura pari al 75% o 85% qualora i lavori realizzati comportino una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una o due classi. Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. I condòmini possono cedere la propria quota di credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.
Da quest’anno inoltre, per le spese sostenute a seguito di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione con misura pari a:
- 80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore,
- 85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Queste nuove detrazioni non possono essere cumulate con quelle già previste sopra per gli interventi antisismici sulle parti condominiali (75% o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70% o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio) ma sono tra di loro alternative. Ciò significa che il condominio deve scegliere se usufruire delle une o delle altre.
Scarica qui l’Elenco comuni zone sismiche
Come avere il sismabonus
Per ottenere l’agevolazione è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre altra condizioni indispensabile è effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta all’8%.