Anche se a piccoli passi, arriva anche in Italia la formula del condhotel. Che cosa significa? Il proprietario di un albergo vende una stanza dotata di cucina, quindi autonoma e indipendente, e chi la compra può usarla in via esclusiva per trascorrervi le vacanze estive o le ferie natalizie e nei periodi “morti” può metterla in affitto, affidandone l’incarico al gestore dell’albergo, con cui poi dividerà gli incassi. Sviluppati soprattutto negli Stati Uniti (solo in Florida se ne contano 50mila), i condhotel arrivano anche nel nostro paese, ma almeno per il momento solo sulla carta. Nella legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, il cosiddetto “Sblocca Italia”, all’articolo 31 intitolato “Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri” si parla proprio dei condhotel. La norma li definisce esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
Tuttavia la norma non è immediatamente operativa, ma rimanda ad un decreto attuativo per stabilire le condizioni di esercizio, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri cui al medesimo comma esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.