Acquisto casa con il leasing immobiliare: ecco di che cosa si tratta

Introdotto con la Legge di Stabilità 2016, il leasing immobiliare è un nuovo strumento per acquistare o costruire casa per chi si trova in difficoltà. Ecco come funziona.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 11/01/2016Aggiornato il 14/01/2016
Acquisto casa con il leasing immobiliare: ecco di che cosa si tratta

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’importante novità per chi intende acquistare casa e non ha la liquidità immediata per farlo, né la possibilità di accendere un mutuo. Si tratta del cosiddetto leasing immobiliare. In sostanza la banca o un intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce sulla base delle indicazioni e dei gusti dell’utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un dato periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo. Alla scadenza del contratto di leasing, l’utilizzatore dell’immobile può decidere se acquistare il bene al prezzo stabilito nel contratto, rinnovare il leasing per un altro periodo ovvero acquistare l’immobile, riscattando la residua parte del valore, detratti i canoni sino ad allora corrisposti. Il corrispettivo che l’utilizzatore paga alla banca per godere dell’immobile acquistato o costruito in base alle sue esigenze deve tener conto del prezzo di acquisto della casa e della durata del contratto.

E se l’utilizzatore non paga il corrispettivo? In tal caso il contratto di leasing immobiliare viene risolto e il concedente, la banca o l’intermediario finanziario, ha diritto alla restituzione della casa. In più deve corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene, scomputando però l’importo che corrisponde ai canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione del contratto. L’utilizzatore può anche chiedere alla banca la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici ma solo una volta per tutta la durata del contratto e per un periodo non superiore a 12 mesi. La sospensione dal pagamento dei canoni si può chiedere alla banca se, dopo la stipula del contratto di leasing, l’utilizzatore perde il posto di lavoro, tranne se vi è stata risoluzione consensuale, quando acquisisce il diritto ad andare in pensione, in caso di licenziamento per giusta causa ovvero in caso di sue dimissioni non per giusta casa. Al termine del periodo di sospensione, il pagamento dei corrispettivi rimette con la periodicità e negli importi previsti dal contratto. La sospensione, in ogni caso, non determina l’applicazione di alcuna commissione o spesa d’istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Per incentivare l’acquisto o la costruzione di un immobile con lo strumento della locazione finanziaria, la legge si stabilità ha introdotto anche degli sconti fiscali a favore dell’utilizzatore. Così nella dichiarazione dei redditi si potrà fruire della detrazione Irpef al 19% per i corrispettivi periodici pagati alla banca, per un importo massimo di 8mila euro. Per chi invece alla scadenza del contrato decide di acquistare la casa, si potrà fruire della detrazione Irpef, sempre al 19% per il prezzo pagato per acquistare l’immobile, per un importo massimo fino a 20mila euro. Per fruire di tali detrazioni però l’utilizzatore non deve avere più di 35 anni di età e il suo reddito annuo non deve superare l’importo di 55mila euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria. Inoltre deve destinare l’immobile, entro un anno dalla consegna, ad abitazione principale, ossia deve trasferirvi la propria residenza e la dimora principale. Per chi ha compiuto 35 anni, la detrazione fiscale è dimezzata (4.000 euro la detrazione sui canoni e 10.000 quella sul riscatto).

Inoltre si prevede che per l’acquisto dell’immobile in leasing, se non rientri nella categorie catastali A1, A8 e A9, quindi non sia di lusso né di pregio, e sia adibito a prima casa, si applica un’imposta di registro ridotta all’1,5%.

 

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