Acquisto casa in classe A e B scontando dall’Irpef metà dell’Iva

Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016 chi acquista un immobile nuovo da un’impresa costruttrice in classe A e B, può scontare dall’Irpef dovuta metà dell’Iva pagata. Ecco quali sono gli immobili agevolabili e come fruire della detrazione.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 18/04/2016Aggiornato il 18/04/2016
Acquisto casa in classe A e B scontando dall’Irpef metà dell’Iva

Per chi decide di comprare casa quest’anno è in vigore una nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità. Acquistando nuovi immobili in classe energetica alta, A e B, da imprese costruttrici si può scontare dall’Irpef dovuta metà dell’Iva pagata. Vediamo quali sono gli immobili che si possono compare fruendo del nuovo bonus e le caratteristiche dell’agevolazione.

Immobili agevolati

Si può fruire dell’agevolazione fiscale in caso di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale nuove che siano vendute direttamente dalle imprese costruttrici. Gli immobili agevolabili sono quelli che rientrano nella categoria catastale A (esclusa la categoria A10 che riguarda uffici e studi privati), anche se di lusso e di pregio, quindi rientranti nelle categorie A1, A8 e A9. Il bonus fiscale spetta anche se si acquistano le pertinenze dell’abitazione, ossia i fabbricati rientranti nelle categorie catastali C2 (cantine, soffitte e magazzini), C6 (autorimesse, rimesse e scuderie) e C7 (tettoie, che in genere sono a servizio dell’immobile). Si può fruire dell’agevolazione fiscale anche se l’impresa costruttrice abbia precedentemente concesso in locazione l’unità immobiliare da essa costruita. Sono escluse dall’agevolazione invece quelle unità immobiliari che sono vendute dalle imprese che hanno eseguito solo lavori di recupero edilizio.

La detrazione fiscale

L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, il 50% dell’Iva pagata per l’acquisto della casa. Non sempre però quando si acquista un’abitazione si paga l’Iva. È obbligatorio pagarla solo se si acquista casa da un’impresa costruttrice che la cede entro cinque anni dalla fine dei lavori o anche dopo i 5 anni se la stessa impresa però sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita). Per fruire della detrazione fiscale è necessario che l’acquisto avvenga tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. La detrazione è pari al 50% dell’Iva pagata e si ripartisce in 10 quote annuali. Per fruire dello sconto fiscale è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo di imposta 2016 e non successivamente. Non è possibile fruire dell’agevolazione nel caso di acconti pagati nel 2015 e acquisti poi effettuati nel 2016.

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