Acquisto casa in classe A o B con sconto dell’Iva: ecco la nuova agevolazione

In vigore dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016 una nuova agevolazione fiscale per chi acquista unità abitative a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 14/02/2016Aggiornato il 14/02/2016
Acquisto casa in classe A o B con sconto dell’Iva: ecco la nuova agevolazione

Per chi acquista un immobile di classe energetica alta, A o B, da quest’anno è prevista una nuova agevolazione fiscale che consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, il 50% dell’iva pagata. Si tratta di un’agevolazione che ha introdotto la legge di Stabilità e che riguarda esclusivamente gli acquisti di nuovi immobili, realizzati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016, ceduti da imprese costruttrici.

Le imposte per l’acquisto di casa

Quando si acquista una casa, le imposte da versare cambiano a seconda se la compravendita è realizzata da un venditore privato o da un’impresa. Nel primo caso (venditore privato), la vendita è assoggettata all’imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.

Se il venditore è un’impresa, a seconda dei casi, la cessione potrà essere esente da Iva, ma si paga un’imposta di registro pari al 9% e quelle ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna ovvero soggetta a Iva, con l’aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso) e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna.

Se il venditore è un’impresa, la cessione è sempre esente da Iva, tranne nel caso di:

  • vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita)
  • vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita).

Diverso è poi il discorso qualora si acquisti un immobile da adibire ad abitazione principale e si posseggono i requisiti soggettivi e oggettivi per poter fruire dell’agevolazione prima casa, che prevede nel caso di vendita soggetta ad Iva, un’aliquota più bassa al 4%.

Proprio quando la vendita è soggetta ad Iva, il Fisco ora riconosce una nuova detrazione fiscale per l’acquirente, ossia la possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta il 50% dell’Iva pagata in fattura, ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese.

Per fare un esempio si pensi al contribuente che decide di acquistare un’unità immobiliare da un’impresa di costruzione, il cui prezzo ammonta a 600mila euro e per cui si applica l’Iva con l’aliquota al 10%, ossia 60mila euro. Applicando la nuova detrazione, si sconta dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata ossia 30mila euro.  

L’acquisto però, è bene sottolinearlo, deve riguardare esclusivamente unità immobiliari residenziali, e non vi è alcuna differenza se sia di lusso (A1, A8 e A9) o meno. Inoltre deve trattarsi di unità immobiliare con classe energetica alta, A o B quindi si agevola la compravendita di immobili ad alto risparmio energetico.

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