Via libera dal 1 gennaio 2014 al divieto di pagamento in contanti dei canoni di locazione grazie alla legge di stabilità 2014. Ma solo se l’importo, secondo quanto previsto dal Dipartimento del Tesoro, supera i 1.000 euro. Proprio l’articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la legge di stabilità 2014, prevede testualmente: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
In sostanza i canoni di locazione abitativa, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dal 1 gennaio 2014 devono essere pagati solo con strumenti di pagamento tracciabili, ossia assegni bancari, bonifici, ecc escludendo totalmente i contanti. Ora il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze con la nota n. prot. DT 10492 – 05/02/2014, fornisce chiarimenti proprio in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative, precisando che questi potranno continuare ad essere pagati in contanti fino alla soglia massima di 999,99 euro. Superata questa soglia, quindi sopra i 1000 euro, il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bancomat, bonifici, carte di credito, assegni. La soglia limite di 999, 99 euro è quella desumibile dal decreto legislativo n. 231/07 che all’art. 49 ha previsto come il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera venga effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a mille euro. Al fine di documentare le transazioni avvenute tra proprietario e inquilino basterà una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione. Tale prova altro non è che la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Affitti casa: guida al pagamento con le novità 2014
Introdotto dalla legge di stabilità, il divieto di pagamento in contanti dei canoni di locazione scatta al superamento di una soglia massima. Ecco quale.
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il
Aggiornato il