Divieto di pagamento in contanti del canone di locazione dal 1 gennaio 2014 e nuovo modello per la registrazione del contratto, RLI in sostituzione del mod 69. Ecco tutte le ultime novità per le locazioni. La legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013, ha previsto il divieto del pagamento in contanti dei canoni di locazione dal 1 gennaio 2014. A decorrere da questa data quindi i locatori avranno l’obbligo di ricevere pagamenti solo tramite strumenti tracciabili, intendendo per tali assegni, bonifici, pagamenti con carte di credito, vaglia postali. Il divieto riguarda i canoni di locazione abitativa, ossia la residenza abituale, turistica, studentesca e anche gli affitti stagionali, mentre è escluso per negozi, uffici, capannoni, box e affitti di edilizia residenziale pubblica per cui il canone potrà continuare ad essere pagato in contanti, rispettando sempre l’obbligo introdotto del limite di 999,99 euro, al di sopra del quale scatta il divieto del contante.
Il divieto del pagamento in contanti scatta a prescindere dall’importo del canone e ha come obiettivo la lotta all’evasione fiscale e quindi contrastare il fenomeno degli affitti in nero. La sanzione a cui va incontro chi viola questo obbligo è quella prevista all’articolo 58 del decreto legislativo n.231 del 2007, ossia la sanzione amministrativa tra l’1 e il 40% dell’importo corrisposto con un minimo di 3mila euro. Chi non rispetta tale divieto inoltre non avrà più diritto ai benefici fiscali previsti connessi agli affitti, come la detrazione Irpef al 19% e quella prevista per studenti universitari fuori sede.
L’altra novità in tema di locazione è l’approvazione di un nuovo modello per la richiesta di registrazione del contratto di affitto (RLI). In particolare con il provvedimento direttoriale n. prot. 970/14, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili”, il modello RLI. Con tale modello è possibile richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca. Il modello RLI, limitatamente alla registrazione e agli adempimenti successivi riferiti a contratti di locazione e affitto di beni immobili, sostituisce il modello per la richiesta di registrazione degli atti, il modello 69. L’Agenzia precisa che a decorrere dal 3 febbraio 2014 e fino al 31 marzo 2014, sarà possibile presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in via transitoria, oltre al Modello RLI, anche il Modello 69. Il modello RLI deve essere presentato in modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati, anche presentandosi agli uffici dell’Agenzia delle entrate. Se si richiede la registrazione del contratto di locazione, il modello RLI può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza dover allegare copia del testo contrattuale in alcune precise situazioni, ossia: il numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non sia superiore a tre, una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre; tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni; il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.