Affitti: fondi per la morosità incolpevole. Ma quando lo è?

La morosità incolpevole degli inquilini consente l’accesso al Fondo rifinanziato con il Piano casa 2014. Ma in che cosa consiste in pratica? Ecco in quali casi si può parlare di morosità incolpevole.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 20/05/2014Aggiornato il 20/05/2014
Affitti: fondi per la morosità incolpevole. Ma quando lo è?

Il Piano casa 2014 ha rifinanziato i  Fondi previsti a livello nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, tra cui il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto Legge 102/2013. Obiettivo del Fondo è quello di aiutare economicamente nel pagamento del canone di locazione chi, vista la grave situazione di difficoltà economica, non può fronteggiare alle spese dell’affitto e diventa, suo malgrado, un inquilino moroso incolpevole. Proprio in relazione alla morosità incolpevole, il Ministero delle infrastrutture con apposito decreto dovrà ripartire le risorse previste dal Piano casa per il Fondo morosità incolpevole, circa 20 milioni nel 2014, tra le regioni e dovrà anche definire la nozione di morosità incolpevole.

Secondo le ultime indiscrezioni, tale decreto prevede che diventI inquilino moroso incolpevole il soggetto che non può pagare l’affitto a seguito di:

  • perdita di lavoro per licenziamento:
  • accordi sindacali o aziendali con riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o atipici;
  • cessazione di attività libero-professionali;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare;
  • necessità di impiego di parte notevole del reddito per spese mediche o assistenziali.

Per poter chiedere il contributo di 8mila euro per pagare i canoni di locazione, i soggetti, secondo quanto prevede il decreto, devono dichiarare un Isee non superiore a 35 mila euro o un reddito derivante da attività lavorativa non superiore a 26 mila euro, devono essere destinatari di atti di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, titolari di contratto di locazione registrato, residenti nell’alloggio in locazione, cittadini italiani o di un paese UE o extra UE ma con regolare permesso di soggiorno.

 

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