Affitti in nero: la Corte costituzionale boccia le maxi sanzioni

Nulli i contratti di locazione stipulati dopo il 6 giugno 2011 a seguito della denuncia contro il nero fatta dall’inquilino.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 13/04/2014Aggiornato il 13/04/2014
Affitti in nero: la Corte costituzionale boccia le maxi sanzioni

Sono nulli i contratti di affitto registrati dopo il 6 giugno 2011 a seguito di denuncia dell’inquilino contro l’affitto in nero, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014. Contro il fenomeno degli affitti in nero, il legislatore ha cercato di intervenire con il decreto legislativo 23/2011 che ha previsto la possibilità per gli inquilini di denunciare i propri locatori, i proprietari di immobili dati in locazione che non rispettano le regole dei contratti di locazione e affittano in nero. La possibilità offerta con il decreto in questione, il decreto sul federalismo fiscale, prevede che, una volta effettuata la denuncia, l’affittuario possa da sé registrare il contratto di locazione presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. In particolare i casi in cui è possibile la denuncia, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo del 2011, sono quando:

  • Entro 30 giorni dalla firma non è stato registrato il contratto di locazione
  • La registrazione è avvenuta ma indicando un canone di locazione inferiore a quello realmente pattuito
  • È stato registrato un contratto di comodato gratuito per celare una locazione immobiliare.

Le sanzioni previste in caso della denuncia da parte dell’inquilino in capo al proprietario sono molto alte e trovano disciplina ai commi 8 e 9 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Queste sanzioni si trasformano in vantaggi e benefici per l’inquilino che denuncia l’affitto in nero in quanto da una parte si prevede l’obbligo di durata del contratto di locazione per 4 anni a decorrere dalla data di registrazione del contratto di locazione, sia se d’ufficio o volontariamente da parte dell’inquilino rinnovabili di altri 4, salvo deroghe previste per legge, e dall’altra l’applicazione di un canone annuo di locazione, dal momento della registrazione, pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, del 75% dell’Istat. Tutte sanzioni per il proprietario di immobile che si traducono, come abbiamo detto poc’anzi, in vantaggi per l’inquilino che può così rimanere in quella casa locata per 4 anni, piu altri 4, ad un canone di locazione molto basso.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato illegittimi proprio questi commi 8 e 9 dell’articolo 3 del decreto n. 2372011, con la logica conseguenza che i contratti registrati dagli inquilini in seguito alla denuncia del nero, dopo il 6 giugno 2011 ( data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011), sono nulli e il proprietario di casa può chiedere di liberare l’immobile e non avrà le super sanzioni. Una sentenza questa della Corte che si basa sul difetto di delega presente nel decreto legislativo, nel senso che il governo adottando il decreto in questione è andato oltre i poteri conferiti dal Parlamento nelle legge delega.

 

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