Il decreto legge “mille proroghe” ha sospeso fino al 30 giugno 2014 gli sfratti per finita locazione, escludendo quelli per morosità. In primo luogo pare opportuno distinguere tra lo sfratto per morosità e quello per finita locazione.
Sfratto per morosità
Quando il conduttore non corrisponde il canone di locazione o gli oneri accessori, come ad esempio le spese di condominio, spetta al proprietario rivolgersi al giudice e chiedere, in alternativa, la risoluzione del contratto per inadempimento oppure lo sfratto per morosità del conduttore.
Sfratto finita locazione
Lo sfratto per finita locazione invece si verifica quando il conduttore, alla scadenza della locazione, fissata nel contratto, non rilascia l’immobile. Il locatore ha così la possibilità di intimare in via giudiziale il rilascio dell’immobile al conduttore. Se il procedimento è iniziato dal locatore prima della scadenza del contratto, l’atto necessario è l’intimazione di licenza per finita locazione. Se invece l’azione inizia dopo la scadenza del contratto e di fronte ad un’inadempienza del conduttore, il locatore inizierà un procedimento di sfratto per finita locazione.
Il decreto legge n. 150 del 2013, anche conosciuto come decreto milleproroghe, ha sospeso fino al 30 giugno 2014 gli sfratti per finita locazione, ma non quelli per morosità. Una proroga questa che riguarda tutti quei comuni ad alta densità abitativa e in favore di inquilini con reddito annuo non superiore a 27mila euro, quando vi siano dei componenti del nucleo familiare che abbiano più di 65 anni o malati terminali o portatori di handicap con invalidità grave superiore al 66%. Gli inquilini in tutti i casi non devono risultare proprietari di immobili.