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Chi vive in affitto può fruire di una serie di sconti fiscali sul canone di locazione versato, con misura diversa a seconda della tipologia di contratto stipulato e al reddito percepito.
detrazioni fiscali per chi ha un basso reddito
Le detrazioni fiscali previste per gli inquilini consistono nella possibilità di detrarre dall’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota complessivamente pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.
Se l’inquilino ha un reddito complessivo superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.
Detrazione per i giovani inquilini tra i 20 e i 30 anni
L’inquilino giovane, con età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipula un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ha diritto a una detrazione pari a 991,60 euro. L’agevolazione fiscale spetta però per i primi tre anni di locazione e a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati e il reddito complessivo dell’inquilino non superi 15.493,71 euro annui.
Detrazione per giovani universitari fuori sede
Il giovane che va a studiare in un’università fuori sede e prende una casa in affitto, può godere della detrazione fiscale nella misura del 19%, calcolabile su un importo del canone di locazione non superiore a 2.633 euro. È necessario che l’immobile oggetto del contratto di locazione sia situato nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia. La detrazione si applica anche sui canoni di locazioni derivanti da contratti stipulati dagli studenti “fuori sede” iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell’Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Detrazione per canoni di locazione convenzionati
Altra detrazione è prevista per i canoni di locazione pagati da inquilini che hanno stipulato contratti di locazione a canone convenzionato, ossia basati su appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. In particolare la misura della detrazione è di:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro (al di sopra di quest’importo non viene concessa alcuna detrazione).
Detrazione per inquilini che si trasferiscono per motivi di lavoro
Chi stipula un contratto di locazione in una città lontana per motivi di lavoro e vi trasferisce la residenza ha diritto ad una detrazione pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
- 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.
Per fruire della detrazione occorre però che il nuovo Comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza da quello originario e comunque al di fuori della propria Regione. Inoltre occorre che la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione che può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Così per fare un esempio, se il lavoratore dipendente trasferisce la sua residenza nel Comune dove svolge l’attività lavorativa nel 2014, potrà fruire dello sconto fiscale in relazione ai periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016. Se durante questi tre anni cessa l sua attività lavorativa perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo.
Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali
Infine anche i soggetti che vivono in affitto in alloggi sociali adibiti ad abitazione principale hanno diritto a uno sconto dall’Irpef per il canone pagato pari a:
- 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro.