Bollette di luce e gas meno care dal 1 luglio 2015 con una riduzione rispettivamente dello 0,5% e dell’1% che porterà alle famiglie un risparmio complessivo medio di 65 euro annui. Lo ha deciso l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico con l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il terzo trimestre 2015.
In particolare per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo sarà di circa 506 euro, con un calo del -1,6% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente che corrisponde ad un risparmio stimato di 8 euro. Per il gas invece la spesa della famiglia tipo per lo stesso periodo sarà di 1.135 euro, con una riduzione del -4,8%, che corrisponde ad un risparmio di circa 57 euro.
Ma l’Autorithy ha anche introdotto altre novità in favore dei contribuenti che riguardano sempre le bollette, in particolare in merito alla possibilità di pagarle a rate. Con la delibera n. 25958 del 29 maggio 2015 infatti si è sancito che le bollette di luce e gas potranno essere rateizzate anche dopo la scadenza e si allungano i tempi a disposizione per la costituzione in mora in caso di pagamenti irregolari. Queste le novità previste per i consumatori. Complice la crisi economica, molti consumatori hanno difficoltà nel pagare i bollettini con il rischio concreto di vedersi staccare le utenze di luce e gas. Così l’Autorithy ha deciso un allungamento dei tempi per fare richiesta al gestore di rateizzare le bollette più benevolo per l’utente, ossia entro i 10 giorni successivi alla scadenza per il pagamento, ovvero entro 30 giorni dall’emissione della fattura (contro gli attuali 20).
Tempo ulteriore che viene concesso anche nei casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente. In caso di bollette non pagate inoltre, il gestore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora in cui dovrà essere riportata obbligatoriamente la nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura.
Se il gestore non rispetta queste tempistiche, il cliente potrà ottenere un risarcimento pari a 30 euro, se la fornitura viene sospesa per morosità, senza comunicazione di costituzione in mora per raccomandata. Il risarcimento è pari a 20 euro invece se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste.
Inoltre non si può richiedere all’utente il pagamento di ulteriori importi per la sospensione o riattivazione della fornitura. In caso di morosità reiterata, ossia gli utenti che più volte sono risultati in ritardo con i pagamenti, il termine minimo per provvedere al pagamento è di 10 giorni dall’emissione della comunicazione, mentre in caso di morosità non reiterata il tempo minimo sale a 20 giorni. Per i clienti morosi in maniera reiterata che non hanno diritto al bonus gas è prevista la possibilità di un incremento del deposito cauzionale, con una riduzione però dei tempi per pagare oltre la scadenza che si riducono a 10 giorni, anziché ai 20 previsti per tutti.
Infine l’Autorithy ha anche imposto ai gestori che, prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, debbano comunque rispondere ai reclami scritti.