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Chi decide di acquistare un condizionatore ha diritto ad alcune detrazioni fiscali, quella per ristrutturazione edilizia o l’ecobonus che dal 2025 hanno aliquote diverse a seconda che l’intervento sia eseguito sull’abitazione principale o sulla seconda casa.
Via libera anche all’acquisto del climatizzatore in grado di svolgere la funzione di raffrescamento estiva, da acquistare con il bonus mobili, connesso alla ristrutturazione. Più complesso invece il discorso che riguarda il Superbonus, che ha nuovamente cambiato volto. Infine, l’installazione di climatizzatori a pompa di calore con determinate prestazioni energetiche, in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente, possono fruire del Conto termico.
Quali impianti rientrano negli incentivi fiscali
Gli interventi di installazione o di sostituzione di impianti e macchine destinati alla climatizzazione estiva non sono interventi di risparmio energetico e neanche interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Essi pertanto, in quanto tali, non sono ammissibili alle detrazioni fiscali.
Sono invece ammessi alle detrazioni fiscali gli interventi di installazione di pompe di calore destinate alla climatizzazione invernale. È la funzione di pompa di calore che comporta utilizzo di fonti rinnovabili di energia (calore a bassa temperatura sottratto all’ambiente esterno e pompato a temperatura più elevata nell’ambiente da riscaldare). Sono, tuttavia, ammesse alle detrazioni fiscali le pompe di calore reversibili in grado cioè di fare anche il condizionamento estivo.
Come avere le detrazioni fiscali per i condizionatori
Le detrazioni fiscali si ottengono direttamente nella denuncia dei redditi. In sostanza le spese sostenute vanne indicate in appositi quadri del modello 730 e poi serviranno a scontare l’Irpef da pagare, in dieci quote annuali di pari importo.
Ecobonus
In primo luogo si può fruire dell’ecobonus per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianto dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza. A proposito di caldaie è bene sottolineare che dal 2025, non sarà più possibile usufruire di incentivi per l’acquisto e l’installazione di caldaie a gas.
Per tutto il 2025 l’ecobonus ha aliquota al 50% se i lavori sono realizzati sull’abitazione principale e al 36% per le seconde, terze case e così via, fino al 31 dicembre 2025. Nel 2026 e 2027 l’agevolazione scenderà ancora al 36% per la prima casa e al 30 per cento per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale.
Così, se si installa una pompa di calore, essa deve avere il valore del COP (coefficiente di prestazione) non inferiore a quanto previsto dal Decreto 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. È consentita l’installazione di pompe di calore reversibili, cioè aventi anche il funzionamento in climatizzazione estiva. In questo caso l’indice di efficienza energetica EER deve essere non inferiore al pertinente valore riportato nel decreto 19 febbraio 2007. Si può fruire dell’ecobonus quando si procede alla sostituzione di un impianto destinato alla climatizzazione invernale con uno dotato di pompe di calore ad alta efficienza. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, data che coincide con il giorno del collaudo, occorre infatti trasmettere telematicamente all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati, tutti documenti che devono essere rilasciati da tecnici abilitati. È necessaria inoltre l’asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri il rispetto dei requisiti di prestazione energetica dell’intervento, asseverazione che può essere sostituita anche dalla certificazione del produttore.
È necessario effettuare i pagamenti con il bonifico bancario o postale parlante da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva della ditta che ha eseguito l’intervento. Sul bonifico banche e poste operano una ritenuta a titolo d’acconto dell’8%. Nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) dovranno essere inseriti i dati relativi all’immobile, al tipo di intervento e alla spesa sostenuta, e la detrazione verrà ripartita in 10 anni.
Bonus 50% o 36% per ristrutturazione
L’installazione di pompe di calore nella funzione di riscaldamento invernale permette di avere la detrazione per la ristrutturazione edilizia. La detrazione fiscale per la ristrutturazione è al 50% fino al 31 dicembre 2025 solo per la prima casa, con tetto di spesa di 96.000 euro ad unità immobiliare. Nel 2026 e 2027 la detrazione scende al 36%.
Per le altre abitazioni diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è al 36% dal 1° gennaio 2025, mentre nel 2026 e 2027 calerà del 30%.
Dal 2028 il bonus ristrutturazione avrà un’aliquota del 30% e il tetto di spesa scenderà a 48mila euro per unità immobiliare, senza distinzione tra prima, seconda o terza casa.
Per avere la detrazione occorre come negli anni precedenti indicare le spese nella denuncia dei redditi e ripartire l’agevolazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo.
Per avere l’agevolazione occorre anche in questo caso che la pompa di calore sia reversibile e permetta il condizionamento estivo. Quindi, in caso di installazione di un nuovo condizionatore o di sua sostituzione abbinata ad una ristrutturazione edile, la detrazione è del 50% o del 36%, a seconda se prima o seconda casa, fino al 31 dicembre 2025, se il nuovo impianto è a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché consenta un risparmio energetico. La spesa massima ammessa è di 96mila euro. Per beneficiare della detrazione occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale in cui sia indicata la causale del versamento, con riferimento alla norma, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento (l’installatore). Anche in questo caso, entro 90 dalla fine dei lavori, occorre trasmettere ad ENEA i dati della macchina relativamente al funzionamento come pompa di calore attraverso il sito dedicato.
Bonus mobili
Collegato al bonus ristrutturazione vi è il Bonus Mobili, la detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori), destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Rientrano nei grandi elettrodomestici, oltre a frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, anche gli apparecchi per il condizionamento.
La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per il 2025, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Per avere il bonus mobili occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate.
Superbonus e climatizzatori
Infine, si precisa che la sostituzione di un climatizzatore in passato ha potuto godere a determinate condizioni del Superbonus la maxi agevolazione prevista nel caso si eseguano interventi definiti trainanti. L’acquisto e montaggio dei condizionatori non erano esplicitamente citati tra gli interventi agevolabili che rientrano nel Superbonus. In realtà però, a patto di rispettare determinate condizioni vincolanti, era possibile fruire del bonus anche per i condizionatori. Gli interventi ritenuti trainanti per l’accesso alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica sono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate della superficie disperdente lorda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o di microgenerazione;
- riduzione del rischio sismico, anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (se realizzati insieme).
Così, se viene eseguita una di queste tre tipologie di interventi trainanti, la maxi detrazione si applica anche a quelli “trainati” di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del dl 63/2013, tra cui l’acquisto del condizionatore. In sostanza se si effettuava ad esempio il cappotto termico (intervento trainante) si poteva comprare il climatizzatore con il superbonus. Ricordiamo infine che è sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE.
Fino al 31 dicembre 2025 si può fruire del Superbonus al 65% ma solo per i lavori già avviati entro il 15 ottobre del 2024. In pratica, la detrazione si può avere se alla medesima data risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Inoltre si precisa che potranno ottenere il Superbonus solo i condomìni, compresi quelli che vivono in condomini minimi di due o quattro unità, e le Onlus.
Conto termico
Con tale agevolazione si possono acquistare climatizzatori a pompa di calore con determinate prestazioni energetiche, che devono essere installati in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente. Il valore della somma erogata dipende da vari fattori, tra cui le prestazioni della macchina e la zona climatica di installazione. Il conto Termico, così come l’ecobonus possono essere associati ai climatizzatori solo se vanno a sostituire l’impianto di riscaldamento esistente.
Si tratta di un incentivo, corrisposto nella forma di rate annuali costanti accreditate direttamente su conto corrente della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.
L’ente preposto per l’erogazione del Conto Termico è il GSE (Gestore dei servizi energetici): i privati possono inviare la richiesta, solo a lavori conclusi, per via telematica attraverso l’apposita sezione del Portaltermico.
Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
- il richiedente carica sul Portaltermico i dati tecnici e anagrafici relativi all’intervento insieme alla documentazione indicata sopra
- Una volta confermati i dati inseriti, occorre stampare la scheda domanda che deve essere sottoscritta e ricaricata su Portaltermico insieme al proprio documento di identità, perfezionando l’invio informatico della richiesta
- il GSE invia la letta di ammissione agli incentivi e spetterà poi al richiedete accettare sempre dal Portaltermico la scheda contratto
- il GSE eroga poi gli incentivi.
Stop allo sconto in fattura e cessione del credito
Dal 2023 non è più possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
La stretta non si applica ai lavori già avviati e inoltre sono salvi anche:
- interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75%
- limitatamente alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, gli interventi, rientranti nella disciplina del Superbonus, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana comunque denominati, purché tali piani presentino contenuti di dettaglio, attuabili tramite titoli semplificati, che al 17 febbraio 2023 risultano approvati dalle amministrazioni comunali e concorrono a ridurre il consumo energetico e all’adeguamento sismico degli edifici
- interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e non sono già iniziati i lavori al 17 febbraio 2023, qualora, a quella data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti versati, la data antecedente della stipula dell’accordo (ovvero dell’avvio dei lavori) deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore.
Salve anche le opzioni esercitate da: istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (articolo 119 citato, comma 9, lettere c), d) e d-bis). Le opzioni sono esercitabili a condizione che i soggetti in questione risultino già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto e infine gli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Bonus e climatizzatori: domanda e risposta
Tanti i dubbi che possono sorgere sull’argomento. Ne riportiamo alcuni, liberamente tratti da dal sito Enea e dell’Agenzia delle Entrate.
Volendo installare nella propria casa, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore, si può accedere all’ecobonus?
La detrazione spetta in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Quindi la risposta è no, non si ritengono dunque agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.
Dalla sezione Posta della rivista Fisco Oggi, con risposta dell’Agenzia delle entrate:
Dovrei installare un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione principale. Ho diritto alla detrazione? Se sì, come risparmio energetico o come ristrutturazione edilizia? Mi darebbe diritto al bonus mobili?
L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2024 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione (ndr: la pompa di calore deve sostituire e non integrare un eventuale riscaldamento già presente).