Bonus facciate 2022: detrazione fiscale al 60%

Il bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta - del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022 - per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 01/04/2022Aggiornato il 04/04/2022
lavori superbonus condominio

Ristrutturare gli esterni degli edifici permette di godere del bonus facciate anche al 2022 ma con aliquota ridotta al 60%. A stabilirlo l’ultima legge di bilancio che ha esteso l’agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2022, ma con aliquota ridotta al 60% anziché al 90%, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo e senza limiti massimi di spesa, né con limite massimo di detrazione.

Bonus facciate 2022: per quali immobili si può avere

Il bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta – del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022 – per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare nella Zona A rientrano le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Nella Zona B rientrano le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Gli edifici sui cui realizzare gli interventi per cui è fruibile il bonus facciate possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso e  devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. Non sono compresi gli interventi di:

  • nuova realizzazione in ampliamento,
  • nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetri devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

I lavori ammessi al bonus fiscale

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle:

  • strutture opache della facciata
  • balconi
  • ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Nel bonus rientrano “tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada”.

In quest’ultimo caso significa che hanno accesso alla detrazione del 90% per gli anni 2020 e 2021 e del 60% per il 2022, il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche.

Si ha diritto al bonus facciate anche per gli interventi effettuati su grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata. Nel bonus possono rientrare le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio e le spese per il rifacimento dei balconi e i lavori di copertura dell’altro fabbricato posseduto.

Mentre non sono agevolabili i lavori relativi al “terrazzo al  livello” e tutto ciò che viene fatto sulle facciate interne dello stabile, come ad esempio gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (tetti, pannelli solari), su pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, o per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non fanno parte della struttura opaca dell’edificio.

Chi può usufruire del bonus facciate

Possono beneficiare del bonus facciate, tutti i contribuenti che:

Quindi possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Bonus facciate per interventi sulle parti comuni di edificio in condominio

Gli edifici ammissibili al bonus inoltre possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio. Ai fini dell’ottenimento del bonus, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.  Spetta poi sempre all’amministratore, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici delle imposte in caso di controlli.

Requisiti tecnici dell’intervento per bonus facciate

L’Enea sottolinea che l’intervento sulla struttura opaca dell’edificio, ossia quel lavoro influente dal punto di vista energetico o che interessa l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, per essere ammesso al bonus facciate, deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

L’intervento inoltre deve configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”) .

Per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica finali (U), questi devono essere inferiori o uguali ai valori riportati:

  1. a) nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010;
  2. b) nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro). 

Come compilare il bonifico

 Con riferimento alla modalità di compilazione del bonifico per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate fa presente che il bonifico deve riportare tutti i dati richiesti (codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico).  Possono essere utilizzati anche per il “bonus facciate” i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’ecobonus e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, come causale, gli estremi della Legge 160/2019.  Nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi, l’agevolazione potrà comunque essere riconosciuta, a patto che non sia pregiudicato in maniera definitiva l’obbligo di operare la ritenuta da parte degli istituti bancari o postali.

Bonus facciate: la documentazione necessaria

 Per quanto riguarda i documenti necessari ai fini della fruizione del bonus, si deve distinguere tra quelli da inviare all’Enea e quelli invece che devono essere debitamente conservati a cura del contribuente. Nel primo caso, per quanto riguarda i lavori sulla struttura opaca, all’Agenzia andrà inviata la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo
delle opere. L’invio deve avvenire solo attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/) e deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

I documenti che invece devono essere conservati a cura del cliente sono:

  • stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
  •  asseverazione, redatta da un tecnico abilitato attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici
    • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità
    immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
    • copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs.
    192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
    • schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista,
    marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
    • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese nel caso di interventi su parti comuni degli edifici;
    • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il
    cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti
    comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che
    certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
    • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006)
    recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma
    agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data
    della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
    • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
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