Bonus facciate: come funziona, chi può averlo e per quali lavori

In vigore fino alla fine dell'anno il bonus facciate: vediamo da vicino cos'è, come funziona, chi può averlo e per quali lavori.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 25/09/2022Aggiornato il 25/09/2022
bonus facciate

Ristrutturare gli esterni degli edifici permette di fruire, fino alla fine del 2022, del cosiddetto bonus facciate. Quest’anno l’agevolazione fiscale è stata ridotta e non sarà più fruibile, come negli anni scorsi, nella misura più alta al 90% ma del 60%. Dal 2023 inoltre, a meno di eventuali proroghe, il bonus facciate sparirà.

Come funziona il bonus facciata 2022?

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2022, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo e senza limiti massimi di spesa, né con limite massimo di detrazione, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Chi può usufruire del bonus facciate 2022?

Possono beneficiare del bonus facciate, tutti i contribuenti che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Nel dettaglio possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Cosa comprende il bonus facciate?

Il bonus facciate è previsto per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare nella Zona A rientrano le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Nella Zona B rientrano le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Gli edifici sui cui realizzare gli interventi per cui è fruibile il bonus facciate possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso e  devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti.

Non sono compresi gli interventi di:

  • nuova realizzazione in ampliamento,
  • nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetri devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

 

Quali lavori rientrano nel bonus facciate 2022?

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle:

  • strutture opache della facciata
  • balconi
  • ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Nel bonus rientrano “tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada”.

In quest’ultimo caso significa che hanno accesso alla detrazione il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche.

Si ha diritto al bonus facciate anche per gli interventi effettuati su grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata. Nel bonus possono rientrare le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio e le spese per il rifacimento dei balconi e i lavori di copertura dell’altro fabbricato posseduto.

Il bonus facciate spetta al contribuente anche per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Ovviamente devono essere rispettati gli altri requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’agevolazione fiscale.

Quanto, invece, all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne, l’agevolazione spetta solo in presenza di motivi “tecnici”, da verificare nel caso concreto e da desumere dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso.

In merito all’intervento sulla struttura opaca dell’edificio, trattasi di quel lavoro influente dal punto di vista energetico o che interessa l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, per essere ammesso al bonus facciate, deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

L’intervento inoltre deve configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”) .

Per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica finali (U), questi devono essere inferiori o uguali ai valori riportati:

  1. a) nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010;
  2. b) nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro). 

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Non sono agevolabili neanche i lavori relativi al “terrazzo al  livello” e tutto ciò che viene fatto sulle facciate interne dello stabile, come ad esempio gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (tetti, pannelli solari), su pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, o per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non fanno parte della struttura opaca dell’edificio.

Come si recuperano i soldi del bonus facciata?

Nella denuncia dei redditi, ottenendo uno sconto sull’Irpef da pagare. L’agevolazione fiscale infatti deve ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo e non ha limiti massimi di spesa, né con limite massimo di detrazione.

 Cosa indicare nel bonifico per bonus facciate?

Con riferimento alla modalità di compilazione del bonifico per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate fa presente che il bonifico deve riportare tutti i dati richiesti (codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico).  Possono essere utilizzati anche per il “bonus facciate” i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’ecobonus e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, come causale, gli estremi della Legge 160/2019.  Nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi, l’agevolazione potrà comunque essere riconosciuta, a patto che non sia pregiudicato in maniera definitiva l’obbligo di operare la ritenuta da parte degli istituti bancari o postali.

Che maggioranza serve per il bonus facciate?

Gli edifici ammissibili al bonus possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio. Ai fini dell’ottenimento del bonus, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.  Spetta poi sempre all’amministratore, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici delle imposte in caso di controlli. In merito alla maggioranza richiesta per fare i lavori si fa riferimento al regolamento condominiale.

Quando scade il bonus facciate per i condomini?

Sempre il 31 dicembre 2022.

 

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