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In estate per tenere fresca la casa e al riparo dagli insetti molesti, ci sono soluzioni che, se si rispettano alcune condizioni, permettono di beneficiare degli sconti fiscali. Vediamo quali sono.
Condizionatore: quando si può avere lo sconto fiscale e di quale tipo
L’acquisto di un condizionatore permette di godere di una serie di incentivi fiscali, ma solo ad alcune condizioni.
Ecobonus
Innanzitutto c’è da precisare che installare o sostituire impianti e macchine destinati alla climatizzazione estiva non è un intervento di risparmio energetico che di per sé permette di avere sconti fiscali. Sono invece ammessi alle detrazioni fiscali gli interventi di installazione di pompe di calore destinate alla climatizzazione invernale. Sono, tuttavia, ammesse alle detrazioni fiscali le pompe di calore reversibili in grado cioè di fare anche il condizionamento estivo.
Quali sono le detrazioni per l’acquisto di un condizionatore? Si può avere l’ecobonus al 65% fino al 2024, in caso di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianto dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza. L’ecobonus è previsto anche quando, come detto poc’anzi, la pompa di calore permetta anche il funzionamento in climatizzazione estiva. In questo caso l’indice di efficienza energetica EER deve essere non inferiore al pertinente valore riportato nel decreto 19 febbraio 2007.
Per avere la detrazione fiscale da indicare nella denuncia dei redditi e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, occorre inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori, data che coincide con il giorno del collaudo, telematicamente all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati, tutti documenti che devono essere rilasciati da tecnici abilitati. È necessaria inoltre l’asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri il rispetto dei requisiti di prestazione energetica dell’intervento, asseverazione che può essere sostituita anche dalla certificazione del produttore. Condizione indispensabile per avere l’ecobonus è pagare con il bonifico bancario o postale parlante da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva della ditta che ha eseguito l’intervento. Sul bonifico banche e poste operano una ritenuta a titolo d’acconto dell’8%.
Bonus 50% per ristrutturazione
In caso di installazione di un nuovo condizionatore o di sua sostituzione abbinata ad una ristrutturazione edile, la detrazione fiscale è del 50% fino al 31 dicembre 2024, se il nuovo impianto è a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché consenta un risparmio energetico. La spesa massima ammessa è di 96mila euro. Per beneficiare della detrazione del 50% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale in cui sia indicata la causale del versamento, con riferimento alla norma, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento (l’installatore). Anche in questo caso, entro 90 dalla fine dei lavori, occorre trasmettere ad ENEA i dati della macchina relativamente al funzionamento come pompa di calore attraverso il sito dedicato.
Bonus mobili
In caso l’appartamento in cui si deve installare il condizionatore sia stato oggetto di ristrutturazione, si può utilizzare anche il bonus mobili come detrazione fiscale per l’acquisto del climatizzatore (considerando però che la cifra totale scaricabile è di 10mila euro e che, se si devono comprare anche arredi come la cucina, il divano, il letto, armadio… , l’importo massimo detraibile non è sufficiente a coprire tutte le spese).
Questo tipo di detrazione Irpef al 50% è valida per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici e – per l’argomento qui di nostro interesse – ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
La detrazione fiscale è fruibile per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Per avere il bonus mobili occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate.
Sconto fiscale per la zanzariera
Anche le zanzariere, se rispettano precisi standard indicati dalla legge, si possono acquistare fruendo dell’ecobonus al 50%. Solitamente le zanzariere sono dotate di struttura in alluminio e rete in fibra di vetro rivestita in PVC, ultra-resistente e facile da pulire, o nylon o tessuti filtranti e oscuranti ma sul mercato però ne esistono diverse tipologie. Verticali o laterali, a rullo, a molla, magnetiche, plissettate, a battente, a pannello fisse, ad incasso o built-in, estensibili o fai da te.
Tipologie e modelli a parte, l’acquisto e l’installazione delle zanzariere permette di godere della detrazione fiscale solo se, incorporate nel telaio o mobili, hanno effetto sulla dispersione di calore e questo viene accertato e confermato dalla documentazione allegata dal produttore. In particolare si può fruire dell’ecobonus al 50% se la zanzariera sia applicata a protezione di una vetrata e abbia queste caratteristiche:
- marcatura CE (ossia, la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e sicurezza);
- valore Gtot inferiore a 0,35 certificato da un organismo autorizzato.
Il valore Gtot è un parametro utilizzato per determinare la capacità della zanzariera di schermare la luce solare e quindi di migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Nel dettaglio il Gtot è il fattore solare totale dell’energia attraverso la combinazione del vetro e del dispositivo di schermatura solare, che caratterizza la prestazione globale d’insieme.
Per ottenere l’ecobonus, le spese per acquistare le zanzariere devono essere effettuate tramite bonifico parlante, postale o bancario ed entro 90 giorni dal termine dei lavori è poi necessario inviare un’apposita comunicazione all’ENEA.
Tutta la documentazione attestante l’intervento dovrà essere conservata ed esibita in caso di controlli e comprende:
- fatture e ricevute;
- copia ricevuta bonifico parlanteo del bonifico online
- certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
- documentazione in originale inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA.
L’ecobonus dovrà poi essere ripartito, in fase di dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo.
Sconto fiscale per le tende da sole
Per riparare casa dal sole, soluzione ideale ove sia possibile è installare tende da sole che rientrano nel concetto di schermature solari, dispositivi che creano ombra sulla facciata e sulle vetrate di portefinestre e finestre e come tale consentono di regolare al meglio l’energia solare, modulandone gli effetti nelle nostre case, sia dal punto di vista della luce che del calore.
Se si rispettano particolari condizioni, l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari è agevolabile con le detrazioni fiscali in particolare con l’ecobonus. Fino al 31 dicembre 2024 si può fruire della detrazione Irpef del 50% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le spese sostenute per acquisto di schermature solari con posa in opera tra cui rientrano le tende da sole. Tale agevolazione ha un limite di 60.000 euro per unità immobiliare, detraibile in 10 anni. Come ricorda l’Enea nel suo vademecum dedicato alle schermature solari, per poter fruire dell’agevolazione fiscale, le schermature devono:
– essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
– a protezione di una superficie vetrata;
– installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
– mobili;
– schermature “tecniche”.
Per godere della detrazione fiscale per tende da sole, precisa ancora l’Enea, gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Inoltre le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35. Per fruire della detrazione occorre essere in possesso di una fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto completo di posa in opera. Nella descrizione deve essere inserita la dicitura: “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”. Le tende da sole devono essere pagate con bonifico bancario o postale parlante in cui vanno indicate la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (partita IVA per società) e la partita IVA della ditta che ha effettuato i lavori. Entro i 90 giorni successivi all’installazione delle tende occorre inviare in via telematica all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web la “Scheda descrittiva dell’intervento”.
Come avere il Superbonus
Grande novità nel novero delle detrazioni fiscali è il Superbonus, la maxi detrazione fiscale al 110% prevista per una serie di lavori detti trainanti a cui abbinare altri, detti trainati. Presi singolarmente, l’acquisto del condizionatore, della tenda da sole e della zanzariera non danno diritto alla maxi detrazione, ma solo se abbinati a lavori più grandi.
Così nel caso si effettui ad esempio il cappotto termico (intervento trainante) si potrà comprare il condizionatore con il Superbonus, facendolo rientrare nella maxi detrazione come lavoro trainato. Ricordiamo infine che, per avere l’agevolazione al 110%, è sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE.
Stessa considerazione può essere fatta per l’acquisto delle zanzariere e le tende da sole, tutti interventi trainati e rientranti nel Superbonus al 110% se si esegue un lavoro trainante come l’isolamento termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Chi acquista il condizionatore, le tende da sole o le zanzariere, sfruttando delle detrazioni fiscali, per ristrutturazione al 50%, per risparmio energetico al 65% o per il superbonus al 110%, può decidere di optare al posto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Nello specifico, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per: un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione del credito può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. In sostanza se acquistiamo il condizionatore, il venditore può accordarci direttamente uno sconto pari alla detrazione a noi spettante.
Altra opzione è anche per il contributo sotto forma di sconto in fattura, pari al massimo all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.