Bonus tende da sole 2025

L'acquisto e l'installazione di una schermatura solare, come una tenda da sole, è un intervento semplice, che gode anche di detrazioni fiscali. Bonus ristrutturazione, ecobonus o Superbonus?

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 10/03/2025Aggiornato il 10/03/2025
Bonus tende da sole 2025

L’acquisto delle tende da sole permette di avere, rispettando le condizioni previste dalla legge, della detrazione fiscale dell’ecobonus al 50% se l’intervento è per l’abitazione principale o al 36% in caso di immobili diversi, fino al 31 dicembre 2025. Dal 2026 le aliquote cambiano. Il Superbonus invece è ormai praticamente fuori gioco per lavori semplici come questo, dato che è ancora possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2025  al 65% ma solo per i lavori già avviati entro il 15 ottobre del 2024.

Con la stagione estiva, oltre a rinfrescare casa con i condizionatori, sarebbe opportuno prevedere anche delle schermature solari per diminuire l’irraggiamento e il calore che ne deriva all’interno delle abitazioni. Una delle soluzioni più semplici è quella di installare delle tende da sole che permettono di creare all’aperto spazi protetti dal sole  e al contempo di mantenere più freschi gli interni.

Le schermature solari, da un punto di vista tecnico, sono dispositivi che creano ombra sulla facciata e sulle vetrate di portefinestre e finestre e come tali consentono di regolare al meglio l’energia solare, modulandone gli effetti nelle  case, sia dal punto di vista della luce che del calore. Rispettando particolari condizioni, l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari è agevolabile con le detrazioni fiscali.

Tende da sole: acquisto con ecobonus al 50% o al 36%

Le tende da sole intese come schermature solari beneficiano della detrazione fiscale detta Ecobonus. Fino al 31 dicembre 2025 si può fruire della detrazione Irpef (per le persone fisiche) e Ires (per le società) del 50% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le spese sostenute per acquisto di schermature solari con posa in opera tra cui rientrano le tende da sole sull’abitazione principale. Se la tenda da sole viene installata su una seconda casa l’aliquota fruibile è del 36% fino al 31 dicembre 2025.

Nel 2026 e 2027 l’aliquota per la prima casa scenderà del 36% e al 30% per gli altri immobili, e poi dal 2028 l’aliquota sarà unica per tutti gli immobili al 30%.

L’agevolazione ha un limite di 60.000 euro per unità immobiliare, detraibile in 10 anni. Come ricorda l’Enea nel suo vademecum dedicato alle schermature solari, per poter fruire dell’agevolazione fiscale, le schermature devono:

  • essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

Per godere della detrazione fiscale per tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.

Inoltre le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.

Per avere l’ecobonus , occorre essere in possesso di una fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto completo di posa in opera. Nella descrizione deve essere inserita la dicitura: “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”. Le tende da sole devono essere poi pagate con bonifico bancario o postale parlante in cui vanno indicate la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (partita IVA per società) e la partita IVA della ditta che ha effettuato i lavori. Entro i 90 giorni successivi all’installazione delle tende occorre inviare in via telematica all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web la “Scheda descrittiva dell’intervento”.

Tende da sole con il Superbonus

L’installazione delle tende da sole, se viene fatta nel contesto di un lavoro più ampio di riqualificazione dell’edificio che frutta il Superbonus, si configura come lavoro “trainato” e per questo sfrutta la stessa percentuale di detrazione.

Il Superbonus  è l’agevolazione prevista per alcuni interventi specifici, ossia la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Questi interventi sono definiti “trainanti” in grado di estendere l’aliquota relativa anche ai lavori attualmente agevolati con l’ecobonus, all’installazione delle colonnine per le auto elettriche e per gli impianti per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, purché svolti congiuntamente ad essi. Quindi in sostanza, se congiuntamente ad almeno uno di questi maxi interventi verranno sostenute spese per altri lavori, anche per questi ultimi spetterà la detrazione dall’Irpef del Superbonus. Si “agganciano” così agli interventi più grandi i lavori di risparmio energetico su parti comuni e singole unità immobiliari, detraibili dall’Irpef al 50-65% come ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi  e l’acquisto e installazione di schermature solari.  Occhio però alle scadenze e alle aliquote.

Come funziona il Superbonus nel 2025

Il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025 ma con un’aliquota più bassa. Dal 1° gennaio 2026 il Superbonus non esisterà più. Rimangono in vigore gli altri bonus casa, ristrutturazione ed ecobonus, ma avranno, anche in questo caso, aliquote più basse. 

Fino al 31 dicembre 2025 si può fruire del Superbonus al 65% ma solo per i lavori già avviati entro il 15 ottobre del 2024. Il Superbonus 2025 resta al 110% solo ed esclusivamente per le zone colpite da sisma (Comuni in cui siano avvenuti terremoti dopo il 2008 e nei quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza).

La detrazione del 65% si può avere fino alla fine del 2025 esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

  1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
  2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini
  3. presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Il Superbonus nel 2025 si applica esclusivamente agli interventi effettuati da:

  • condomìni 
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Stop cessione del credito e sconto in fattura

In alternativa alla detrazione, si poteva beneficiare del Superbonus non solo nella dichiarazione dei redditi ma anche optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Dal 17  febbraio 2023 non è più possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

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